Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 805 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 25/01/1988
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2023, il Tribunale militare di Verona, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche e il .ben f cio della sospensione condizionale della pena, condannava l’imputato NOME COGNOME, militare rivestito di un grado, alla pena di sei mesi di reclusione militare, per i rea di simulazione di infermità aggravata continuata e di truffa militare pluriaggravata continuata commessi nel periodo dal 13 al 26 ottobre 2021; assolveva l’imputato dalla medesime imputazioni, per insussistenza del fatto, con riguardo al periodo dal 29 novembre 2021 al 18 gennaio 2022.
Secondo la ricostruzione fattuale recepita dal giudice di primo grado, l’imputato, nel primo dei menzionati periodi, aveva simulato patologie inesistenti o, comunque, più gravi di quelle sofferte realmente, e mediante tale comportamento aveva indotto in errore il personale del servizio amministrativo preposto al pagamento degli stipendi, al fine di conseguire un ingiusto profitto nella retribuzione, ottenuta pur in assenza della controprestazione lavorativa.
L’imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello militare, che lo rigettava con sentenza del 24 gennaio 2024, richiamando le prove assunte in primo grado soprattutto con riferimento alla valutazione delle deposizioni rese da alcuni testimoni, fra i quali: il capitano COGNOME che aveva visto l’imputato mentre svolgeva esercizi fisici in una palestra in detto periodo; la dott.ssa COGNOME che in prossimità di detto periodo aveva visitato l’imputato e, basandosi sulle sue affermazioni circa lo stato di sofferenza, gli aveva diagnosticato una lombalgia; il sig. COGNOME gestore della suddetta palestra.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen., 111 Cost., 6, comma 3, lett. d), CEDU, con riguardo alla riduzione, da 20 a 5, per ragioni di economia processuale e per la necessità di definire i processo in breve tempo, dei testi indicati nella lista testi presentata dalla difesa dell’imputato. Il ricor richiama la giurisprudenza di legittimità sull’obbligo del giudice del merito di motivare circa la riduzione dei testi. Deduce che !a difesa aveva depositato i verbali delle sommarie informazioni dei medici intervenuti’ ma non ha potuto sentire i testi diversi da quelli presenti all’udienza 14 giugno 2021. Afferma che il Tribunale
non ha motivato sulla riduzione della lista che ha comportato una compressione dei diritti della difesa.
3.2. Con il secondo motivo la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al motivo di gravame, riportato ma non trattato nella sentenza di appello e inerente alla immotivata riduzione, da parte del Tribunale, della lista testi presentata dalla difesa dell’imputato.
3.3. Con il terzo motivo la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizio di motivazione, per omessa valutazione o travisamento delle prove assunte. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla deducibilità, con ricorso per cassazione, del vizio di motivazione per travisamento della prova. Afferma che il giudice di merito avrebbe dovuto enunciare in sentenza le circostanze relative all’escussione della teste dott.ssa COGNOME le cui dichiarazioni sono state enunciate in sentenza a sostegno della valutazione di colpevolezza dell’imputato ma che sono risposte a precise domande tendenziose del Pubblico Ministero. Il ricorrente afferma che sono state indicate in sentenza circostanze a sostegno della colpevolezza dell’imputato che non si riferiscono al periodo in contestazione. Evidenzia che il fatto che i testi COGNOME e COGNOME videro COGNOME eseguire attività di bodybuilding e non attività di ginnastica riabilitativa, nei mesi precedenti, nulla prova in relazione al mancato svolgimento di attività di quest’ultimo tipo nel periodo in contestazione, e nota che il mancato saluto in palestra al capitano COGNOME da parte dell’imputato, non si riferisce al periodo in contestazione e nulla prova. La motivazione sarebbe illogica anche perché, dopo essere giunta all’assoluzione per il secondo rar;ge temporale, perviene alla conclusione opposta per quello ora in discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È opportuno richiamare alcuni principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sugli argomenti rilevanti della causa.
1.1. Con riferimento alla mancata ammissione di prove dedotte, è stato chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271849 – 01; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non aveva indicato specificamente quali testi avrebbero dovuto essere ascoltati né le circostanze utili sulle quali avrebbero dovuto riferire).
1.2. È stato spiegato che l’inammissibriità dei motivi di appello, qualora non sia stata rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui il giudice del merito sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630 – 01).
1.3. Con riferimento ai limiti del giudizio di cassazione, è stato chiarito che sono precluse, al giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto post fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
1.4. Per quanto concerne i vizi della motivazione, è stato spiegato che ricorre quello di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 dei 20/01/2021, Rv. 281105-01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le censure proposte dall’imputato sono tutte inammissibili.
2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, volto a far ritenere l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche da parte del giudice di appello e vizi di motivazione, in conseguenza di riduzione della lista dei testi indicati dalla difesa, deve rilevarsi che, in concreto, il ricorrente non indicato specificamente, nel ricorso per cassazione, le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. Da ciò deriva la genericità e, quindi, l’inammissibilità del motivo di ricorso.
2.2. Il secondo motivo del ricorso per cessazione, volto a lamentare la mancata trattazione, nella sentenza di appello, del motivo di gravame con il quale era stata lamentata la riduzione della lista testimoniale, è a sua volta
inammissibile. Il motivo di appello richiamato, infatti, è viziato da inammissibil tà perché anche in esso manca l’indicazione specifica delle prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. L’inammissibilità di tale motivo di appello deve essere rilevata in questa sede ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
2.3. Il terzo motivo, volto a criticare le valutazioni circa le acquisizio istruttorie, è inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato.
In proposito, deve rilevarsi che, nella ricostruzione dei fatti, il giudice appello, nel rispetto del dato normativo, ha esposto nell’articolata motivazione, priva di vizi di logicità sugli elementi centrali della vicenda, una serie di valutazio rassegnando in modo completo le ragioni in base alle quali ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado.
Il giudice di appello ha rispettato le norme richiamate, si è attenuto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha spiegato adeguatamente dimostrando di aver preso in considerazione anche le contrarie tesi difensive – una serie di elementi giustificativi della decisione, con richiami netti alle circostanz fattuali riferite dai testi.
Avuto riguardo all’analitico e puntuale percorso argomentativo offerto dalla sentenza di appello, privo di vizi di logicità e di contraddittorietà sugli sno significativi dei fatti, le doglianze difensive si presentano come richieste di rilettu del contenuto delle prove raccolte, preclusa nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi dell colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto impost legge.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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