Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Rivalutazione delle Prove
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione e dei motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato per la violazione delle prescrizioni relative a una misura di prevenzione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità. Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi:
1. Una critica alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, chiedendo di fatto una nuova analisi degli elementi che avevano portato alla condanna.
2. La contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenuta ingiusta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Il Ricorso Inammissibile per Richiesta di Rivalutazione Probatoria
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si traduceva in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie. La Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questo accertamento spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti giudici di merito).
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il sindacato della Cassazione è limitato al controllo logico e giuridico della motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, la Corte verifica se:
– Sono state applicate correttamente le norme di legge.
– Il ragionamento del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti o contraddizioni.
Chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, come ha fatto il ricorrente, significa sconfinare in un’attività di apprezzamento dei fatti che è preclusa in sede di legittimità.
Il Ricorso Inammissibile e il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è un giudizio di fatto, rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti valorizzando i numerosi precedenti penali del ricorrente. Secondo la Cassazione, questa motivazione non è né contraddittoria né manifestamente illogica. Anzi, basare la decisione su un elemento concreto come il passato criminale dell’imputato rientra pienamente nelle facoltà del giudice di merito.
Il giudizio della Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o del tutto assente, cosa che non si è verificata in questa circostanza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale che traccia una linea netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato respinto perché la rivalutazione delle prove è un’attività riservata ai primi due gradi di giudizio; la Cassazione si limita a un controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione, senza entrare nel merito delle scelte probatorie. Il secondo motivo è stato rigettato perché la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione, come nel caso di specie, è logica e non contraddittoria, essendo basata sui precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce con forza che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. I motivi di ricorso devono sollevare questioni di diritto o vizi logici manifesti, pena la loro inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo alla valutazione delle prove?
Perché il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito). La Cassazione può solo controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non il merito dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Se la decisione è basata su una valutazione di fatto coerente, come la presenza di numerosi precedenti penali, essa è insindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 02/03/1976
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta d rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenu al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzi operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttur motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto “in ordine alle attenuanti generic il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, t quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame in modo non manifestamente illogico il giudice del merito ha ritenuto di attribuire rilievo decisivo ai fini della non concessione delle attenuanti ai nume precedenti penali del ricorrente:
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente