Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui richiamando l’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., si è assunta la violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen., in ra dell’affermazione della responsabilità dell’imputato senza la rinnovazione dell’istrut dibattimentale per escutere NOME, le cui dichiarazioni avrebbero escluso responsabilità del ricorrente – è manifestamente infondato, del tutto generico e versato in f dato che: nel caso di specie, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condiz all’esame dell’COGNOME, il difensore e procuratore speciale del COGNOME ha avanzato richiest procedere nelle forme del rito abbreviato c.d. semplice, all’esito del quale l’imputato è condannato (cfr. verbale dell’udienza del 27 marzo 2019; nel giudizio abbreviato d’appello le par sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, eser dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. pro pen. – la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appe non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in term e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. del 30/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 – 01); «nell’ambit del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea far sorgere in capo all’istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formu richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accogli di tale richiesta non può costituire vizio censurabile» ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvediment concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 01); tuttavia, il motivo in esame è versato in fatto (avendo negato la responsabilità dell’impu e non indirizza alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo motivo – che, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. p pen., ha denunciato la violazione degli artt. 69 e 62, comma 1, n. 4, cod. pen. – è del generico e versato in fatto poiché, lungi dal sollevare censure di legittimità, ha asserito alcuna argomentazione riferibile all’iter della pronuncia impugnata) che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione il comportamento processuale dell’imputato, attribuire moderato disvalore al fatto riconoscendo la circostanza di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cit., e prevalenti le circostanze attenuanti; COGNOME
2 COGNOME
cf
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024