Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9346 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9346 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE) nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione solta dal Consigliere COGNOME;
€7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria con la quale il difensore, AVV_NOTAIO, ha insistito perché procedimento sia assegnato ad una Sezione ordinaria della Corte;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi di contenuto meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla deposizione della t COGNOME e alla completezza dell’istruttoria (cfr. le pagine 3, 4 e 5);
ritenuto, inoltre, COGNOME che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mez di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvale poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (come avven nel caso in esame secondo quanto emerge dalla ricostruzione del primo motivo di appello contenuta a pagina 2 della sentenza impugnata) e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.