Ricorso Inammissibile: Quando le Censure sulla Pena Sono Generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21712/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le critiche alla sentenza di merito sono generiche e non individuano vizi specifici. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti entro cui è possibile contestare la determinazione della pena decisa dal giudice.
Il Caso in Esame: La Contestazione sulla Determinazione della Pena
Nel caso di specie, due imputati proponevano ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Uno dei motivi principali, sollevato da una ricorrente, riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento ai criteri indicati dall’art. 133 del codice penale.
La ricorrente, in sostanza, lamentava che la pena inflitta non fosse congrua. Tuttavia, la Corte di Appello aveva già riformato la sentenza di primo grado, giungendo a una pena ancora più mite, basandosi sugli stessi criteri del Tribunale.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neanche entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dalla ricorrente erano del tutto generiche. Invece di evidenziare una specifica violazione di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, l’imputata si limitava a sollecitare un apprezzamento diverso, un nuovo giudizio di merito che si sovrapponesse a quello già compiuto dai giudici delle fasi precedenti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato due punti cruciali per motivare la sua decisione. In primo luogo, ha sottolineato come la ricorrente avesse opposto “censure generiche” che miravano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che la pena inflitta dalla Corte d’Appello non era affatto sproporzionata. Al contrario, era stata determinata in una misura “non distante dal minimo edittale”, tenendo conto anche del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato la percezione di genericità e pretestuosità del ricorso, dimostrando che il potere discrezionale del giudice di merito era stato esercitato in modo equilibrato e conforme alla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente la quantificazione della pena in Cassazione non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, articolare critiche precise, dimostrando come il giudice di merito abbia violato specifiche disposizioni di legge o sia incorso in un vizio logico palese e incontrovertibile nella sua motivazione. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una sicura declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso contro la quantificazione della pena viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando le censure sono generiche e cercano di sovrapporre una valutazione di merito a quella già compiuta dal giudice, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Il fatto che la pena sia vicina al minimo previsto dalla legge ha un peso nella valutazione del ricorso?
Sì, la Corte di Cassazione ha considerato che la pena era stata determinata in una misura non distante dal minimo edittale, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo ha rafforzato la valutazione di genericità del ricorso, poiché la decisione del giudice di merito appariva già mite e ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21712 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME – con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamen sanzionatorio con riferimento all’art. 133 cod. pen. – non supera il vagli a m m issibilità.
La Corte di appello ha posto a fondamento della determinazione della pena per il reato residuo i medesimi criteri utilizzati dal Tribunale, peraltro pervene ad una pena ancora più mite.
Il ricorrente oppone censure generiche sollecitando apprezzamenti da sovrapporre a quelli del giudice del merito, trascurando, per di più, che la pen stata determinata in misura non distante dal minimo edittale anche a seguito de riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore
I Pr sidente