Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentiti in sed di legittimità, deducenti vizi di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge.
In materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.
Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio d motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’i logico-giuridico esperito dal giudice.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che nell’istituto di pena d Melfi il condannato aveva avuto a disposizione uno spazio superiore a 3 mq, scomputando la superficie di tutti gli arredi inamovibili, seppur non infissi a suolo (come lo scrittoio).
La superficie occupata da elementi di arredo sovrapposti agli armadietti, inoltre, era da considerarsi come un prolungamento di questi e, come tale, non occupante un autonomo e ulteriore spazio.
Il detenuto, infine, aveva fruito di luce e aria naturale attraverso le finestr di adeguate dimensioni poste nel bagno e nella camera di pernottamento, aveva
potuto curare l’igiene conduce calde quotidiane e aveva fruito di sei ore fuori dalla cella.
Per quanto riguarda il periodo di detenzione seguito in Roma, invece, dalla relazione agli atti, si evinceva che lo stesso era stato allocato da solo in regime
ex art. 41
bis
Ord. pen.
In una singola cella di 9 mq, dotata di una finestra e di un bagno annesso
(munito anch’esso di finestra), circostanza che aveva assicurato luce e aria naturali, e di una turca-doccia con acqua calda, separata da una porta amovibile
in plexiglass.
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione de
spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati – da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del
divieto di trattamenti inumani o degradanti – deve essere costituito dalla superficie lorda della cella, dalla quale deve essere detratta l’area occupata dagli
arredi (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2022