Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46131 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro in data 11 luglio 2022, con cui era stata applicata a NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità del decreto impugnato, in quanto la Corte di appello ha disposto la trattazione scritta, in violazione, a detta del ricorrente, di quanto disposto dall’art. 23, decreto-legge n. 149 del 2020.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole – sotto il profilo della violazione di legge e della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – della prognosi di pericolosità, derivante da una superficiale lettura degli atti di un procedimento penale tuttora pendente (nel quale il ricorrente rivestirebbe una posizione affatto marginale e le iniziali esigenze cautelari risulterebbero via via affievolite), dal generico riferimento alla frequentazione di pregiudicati e dall’ipervalutazione di precedenti risalenti e bagatellari, omettendo di prendere nella dovuta considerazione le circostanze allegate dalla difesa, in particolare in tema di effetto risocializzante dell’attività lavorativa in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
L’art. 23, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, richiamato dal ricorrente, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La Corte territoriale, quanto all’udienza di discussione svoltasi il 15 marzo 2023, ha correttamente fatto applicazione della disciplina vigente pro tempore, da individuarsi nell’art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella citata legge n. 176 del 2020 (applicabile, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). Secondo queste disposizioni – esplicitamente applicabili anche ai procedimenti di prevenzione – la Corte di appello procede in camera di consiglio, senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori (salva espressa richiesta di discussione orale delle parti da formularsi, nel caso di specie, entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza).
Quanto al secondo motivo, occorre rilevare come, nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma :3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, di modo che può denunciarsi esclusivamente il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente. Restano dunque escluse dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità le ipotesi dell’illogicità manifesta o il vizio di travisamento d prova per omissione (a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi In una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge), nonché quelle doglianze proposte sotto l’abito della carenza di motivazione, ma che si fondino invece semplicemente sulla deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi, viceversa presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435).
La Corte calabrese, nel caso di specie, ha ampiamente ricostruito, in maniera coerente con le emergenze procedimentali (in particolare, attesa l’autonomia del procedimento di prevenzione, il procedimento penale cosidde1:to «Ouverture», le certificazioni del casellario e dei carichi pendenti, nonché la proposta di applicazione) e, condividendo il percorso argoimentativo dei giudici di primo grado, ha accertato la pericolosità sociale del ricorrente, alla luce della continua e ingravescente progressione in attività illecite e dell’applicazione di misure cautelari per delitti in materia di armi e di stupefacenti.
Risultano viceversa recessivi, secondo i giudici di merito, il decorso del tempo (avuto riguardo al lungo periodo di sottoposizione a misure detentive) e il mancato riconoscimento della gravità indiziaria per la fattispecie associativa di cui all’ar 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. D’altronde, è appena il caso di osservare, in via generale, come, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dia luogo a mancanza di motivazione, ogni qualvolta (come nel caso di specie), pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione di legge, reiterando il ricorrente, davanti a un provvedimento congruamente argomentato, censure già disattese da entrambi i giudici di merito, così da invocare soltanto una – non consentita diversa lettura delle risultanze procedimentalii.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma
in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023