Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Ricettazione
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, si apre un nuovo capitolo processuale. Tuttavia, non tutte le contestazioni possono arrivare a un esame di merito, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Un recente caso riguardante il reato di ricettazione chiarisce perfettamente i confini del giudizio di legittimità, concludendosi con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ribaltare l’affermazione di responsabilità penale, contestando la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila.
I Motivi del Ricorso e le Critiche alla Sentenza
L’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione sulla prova: Sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e illogica riguardo alle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità e la rilevanza delle fonti di prova.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità, come indicato dall’art. 648, secondo comma, del codice penale.
Entrambi i motivi, tuttavia, si scontravano con i limiti strutturali del giudizio in Cassazione.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando integralmente le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
Con il primo motivo, l’imputato non stava denunciando un vero vizio logico o giuridico, ma stava di fatto sollecitando un diverso giudizio sui fatti, chiedendo alla Suprema Corte di ‘sovrapporre’ la propria valutazione delle prove a quella, già compiuta, dai giudici dei precedenti gradi. Questo tipo di richiesta è tassativamente escluso.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito di non applicare l’attenuante era stata adeguatamente motivata, in coerenza con la giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un’analisi globale della vicenda, che va oltre il semplice valore economico del bene ricettato.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara nel ribadire il ruolo della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di riesaminare le ‘risultanze processuali’, ovvero le prove raccolte, ma di ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’. In altre parole, la Corte verifica che il ragionamento del giudice di merito sia esente da vizi logici, contraddizioni o palesi errori di diritto. Non può, invece, mettere in discussione l’attendibilità di un testimone o la rilevanza di un documento se la valutazione del giudice di merito è logicamente sostenibile.
La Corte ha specificato che le censure del ricorrente erano ‘doglianze in fatto’, già vagliate e motivatamente respinte nei gradi precedenti. Pertanto, il tentativo di riproporle in sede di legittimità si traduce in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre una lezione importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su questioni di pura legittimità: violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e non mascherati da una richiesta di rivalutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Cassazione in una terza istanza di merito è una strategia destinata al fallimento, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le richieste dell’imputato non riguardavano errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività che è preclusa in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di primo e secondo grado. Si può contestare solo un vizio logico manifesto, una contraddittorietà o una totale assenza di motivazione, ma non un semplice disaccordo sull’interpretazione delle prove.
Cosa si intende per ‘giudizio globale della vicenda’ per l’applicazione dell’attenuante nella ricettazione?
Significa che per decidere se un fatto di ricettazione sia di ‘particolare tenuità’, il giudice non deve limitarsi a considerare il solo valore economico del bene, ma deve valutare l’intera situazione, inclusi altri fattori come le modalità dell’azione e il contesto generale, per stabilirne l’effettiva e complessiva rilevanza penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45006 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni trasmesse in data 26.9.2023;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordi alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale respcnsabilità dell’imputato è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizi rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazi possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, ai della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di ricettaz (cfr., in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si reitera la censura sul difetto motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nei rea ricettazione contestati in continuazione e si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipote attenuata di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., è formulato con riguardo a doglianze in fatto, peraltro tutte già vagliate e puntualmente disattese dai giudici di merito, estran sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondate poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato l’applicazione dell’invocata attenuante risulta essere esistente e priva di vizi logici e g undici oltre che coe con i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a tal fine, occorre op un giudizio globale della vicenda che ne testi la effettiva rilevanza indipendentemente ed al di del solo valore venale del bene ricettato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere stensbì , e
Il Presidente