Ricorso Inammissibile: I Limiti della Corte di Cassazione nella Valutazione delle Prove
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, l’ultima speranza per l’imputato è spesso la Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i confini del suo intervento. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il caso in esame, relativo a un ricorso inammissibile per il reato di ricettazione, offre un chiaro esempio dei limiti imposti alla Corte e dell’importanza di formulare correttamente i motivi di appello.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il delitto di ricettazione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. I motivi di doglianza erano principalmente due:
1. Vizio di motivazione: L’imputato contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, proponendo una lettura alternativa e un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti probatorie.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione per la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi sono stati però respinti, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Ricorso Inammissibile e il Ruolo della Cassazione
Il primo motivo di ricorso si è scontrato con un muro invalicabile: il ruolo del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha sottolineato che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è rivalutare nel merito la colpevolezza dell’imputato, ma unicamente saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata.
In altre parole, la Corte non può chiedersi se le prove potevano essere interpretate diversamente, ma solo se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici e contraddizioni. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano spiegato in modo coerente le ragioni del loro convincimento, rendendo la critica dell’imputato un tentativo, non permesso in quella sede, di ottenere una nuova e diversa valutazione del fatto.
La Questione delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un principio giurisprudenziale consolidato: per negare le attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in esame e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione e sull’assenza di elementi positivi di particolare valore, superando implicitamente tutti gli altri. Anche in questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio della limitazione del giudizio di legittimità al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. La Cassazione non può trasformarsi in un giudice del fatto. In secondo luogo, il principio secondo cui la motivazione del diniego delle attenuanti generiche può essere sintetica, purché ancorata a elementi concreti ritenuti prevalenti dal giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica. Dimostra che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni di merito già respinte in appello. Per avere una possibilità di successo, i motivi devono essere specifici, mirati a evidenziare un’autentica violazione di legge o un vizio logico manifesto e non sanabile nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strada destinata a concludersi con una dichiarazione di ricorso inammissibile e con ulteriori oneri economici per l’imputato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è limitato a verificare la coerenza logica della motivazione e la corretta applicazione della legge.
Perché il motivo sulle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto infondato?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo un principio consolidato, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. È sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all’assenza di aspetti positivi rilevanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44937 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTE SANT’ANGELO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti il ricorso e i motivi aggiunti presentati ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ord alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per delitto di ricettazione contestato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque d attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non po la Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convinciment facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsab dell’imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 8, ha chiarito le ragioni per le quali l’utenza intestata al NOME dovesse ritenersi da lui a utilizzata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difet di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il dinieg prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut come avvenuto nella specie (cfr., in proposito, pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consiglie COGNOME nsore
Il Presidente