Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame, che ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, offre uno spunto prezioso per comprendere perché la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso: Il Trasferimento Fraudolento di Valori
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di trasferimento fraudolento di valori. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado presentando ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diverse argomentazioni per contestare la sua colpevolezza e la pena inflitta.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Contestava la dichiarazione di responsabilità, proponendo una diversa valutazione delle prove e dell’attendibilità delle fonti.
2. Mancata assunzione di prove decisive: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse ammesso le testimonianze di due persone, ritenute cruciali per la sua difesa.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Criticava la decisione dei giudici di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano nettamente il perimetro del giudizio di cassazione, distinguendolo da quello di merito svolto nei primi due gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché ciascun motivo non potesse trovare accoglimento. Per quanto riguarda la presunta erronea valutazione delle prove, i giudici hanno sottolineato che le doglianze erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione, infatti, non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo compito è solo quello di verificare l’assenza di vizi logici manifesti e di violazioni di legge, che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Anche il motivo sulla mancata assunzione di prove è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte d’Appello aveva motivato logicamente la “superfluità” di tali testimonianze, dato che il quadro probatorio a carico dell’imputato era già univoco e completo.
Infine, riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la sua scelta, come correttamente avvenuto nel caso in esame.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del processo penale. Stabilisce che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione i fatti e le prove. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garante della legge, non di giudice del fatto. Per chi affronta un procedimento penale, ciò significa che le questioni relative alla ricostruzione dei fatti e all’attendibilità delle prove devono essere definite in modo esaustivo nei primi due gradi di giudizio. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà e della definitività delle decisioni giudiziarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione non riesamina nel merito le prove o l’attendibilità dei testimoni. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e che la legge sia stata applicata correttamente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44436 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quale si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge e il vizio della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di trasferimento fraudolento di valori prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, NOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita dalle testimonianze di NOME COGNOME e di NOME COGNOME è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla superfluità di tali testimonianze in considerazione dell’univoco quadro probatorio che emergeva dalle prove già acquisite (si vedano, in particolare, le pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (sì veda la pag. 9 della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti o all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.