Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale chiarisce ancora una volta i paletti che rendono un ricorso inammissibile, sottolineando la natura della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché i ricorsi proposti sono stati respinti e quali lezioni pratiche se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
Tre individui, condannati dalla Corte d’appello di L’Aquila per i reati previsti dagli articoli 633 e 639 bis del codice penale, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze miravano a contestare la correttezza della sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna o in una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
I ricorrenti hanno basato le loro difese su diversi argomenti, che tuttavia la Corte ha ritenuto non meritevoli di un esame approfondito. Vediamoli nel dettaglio:
Contestazioni sulla Motivazione e sulle Prove
Un primo gruppo di motivi riguardava la presunta scorrettezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano confermato la responsabilità penale. I ricorrenti lamentavano un ‘travisamento del fatto’, sostenendo che i giudici avessero operato una ricostruzione storica errata, senza valutare adeguatamente le prove a loro favore. Un altro motivo, presentato da uno dei ricorrenti, è stato giudicato troppo generico, poiché non articolava richieste specifiche supportate da precise ragioni di fatto e di diritto.
Diniego delle Attenuanti e Quantificazione della Pena
Un altro ricorrente si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’eccessiva quantificazione della pena. Sosteneva che la Corte d’appello non avesse motivato a sufficienza il proprio diniego.
Mancata Applicazione di Benefici di Legge
Infine, è stata contestata la mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e della sospensione condizionale della pena, riproponendo questioni già sollevate e decise nel giudizio di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità. Oltre a confermare la sentenza impugnata, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i limiti del giudizio di legittimità. Le ragioni dell’inammissibilità possono essere così sintetizzate:
1. La Cassazione non è un terzo grado di merito: La Corte ha ribadito con forza che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una ‘diversa ricostruzione storica’ è un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, non se propone una lettura alternativa delle risultanze processuali.
2. Necessità di motivi specifici: Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto che lo sostengono. Doglianze generiche sulla motivazione, senza una precisa indicazione del vizio, non sono consentite.
3. Sulla valutazione delle attenuanti generiche: La Corte ha ricordato che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi, purché la sua motivazione sia esente da illogicità evidenti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata adeguata.
4. Divieto di reiterazione delle stesse doglianze: Proporre in Cassazione le medesime questioni già esaminate e respinte con motivazione corretta dalla Corte d’appello si risolve in una ‘pedissequa reiterazione’ che rende il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie. È fondamentale che i motivi di ricorso si concentrino esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge, evitando di trasformare il giudizio davanti alla Suprema Corte in un’impropria richiesta di riesame dei fatti. La decisione evidenzia la necessità di una difesa tecnica che sappia distinguere tra ciò che è contestabile in appello e ciò che può essere validamente dedotto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, i ricorrenti cercavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, contestavano in modo generico la motivazione, e riproponevano questioni già correttamente decise in appello.
È possibile contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha affermato che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, con una motivazione esente da evidenti illogicità. Una tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4294 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4294 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso del COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità peri i reati di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen., non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono;
osservato che il secondo motivo del medesimo ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’eccessiva quantificazione della pena, non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto inoltre che il primo motivo di ricorso della COGNOME e COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non Ł consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che , con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
– Relatore –
Ord. n. sez. 1282/2026
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale Ł manifestamente infondato in quanto si risolve in una pedissequa reiterazione delle doglianze mosse in appello e cui la corte territoriale ha correttamente risposto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME