Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici precedenti, senza evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste, il suo destino è segnato: sarà dichiarato un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per spendita di monete false, offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per il reato di cui all’art. 455 del codice penale (spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate) emessa dal Tribunale di Lecco. La decisione viene confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato decide di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’imputato lamentava principalmente la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel qualificare il fatto come reato consumato anziché tentato e nel negare l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa lettura degli elementi probatori già vagliati nei gradi precedenti. Questa impostazione si è scontrata frontalmente con i limiti strutturali del giudizio di legittimità, portando la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte di Cassazione
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con rigore, basandosi su principi giurisprudenziali consolidati. I giudici hanno chiarito che non è possibile, in sede di legittimità, censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova semplicemente invocando la violazione dell’art. 192 c.p.p. I limiti all’ammissibilità delle censure sulla motivazione sono specificamente delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.
Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (la n. 29541/2020, c.d. sentenza Filardo), la Corte ha ribadito che le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere ‘travestite’ da denunce di violazioni procedurali per superare lo sbarramento dell’inammissibilità. Il compito della Cassazione è verificare la coerenza logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, spiegando dettagliatamente perché non riteneva di qualificare il fatto come tentato e perché non sussistessero i presupposti per la non punibilità. Non essendo emersi vizi logici palesi o contraddizioni insanabili, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare la correttezza formale del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione macroscopici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non su una semplice rilettura dei fatti favorevole al ricorrente. Tentare di ottenere un ‘terzo giudizio’ sul merito è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze negative: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste della motivazione), tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello?
No, non è possibile contestare la valutazione delle prove chiedendo alla Corte di Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Si può contestare solo la motivazione, qualora sia totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, come previsto dall’art. 606 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lecco per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l’assenza e/o l’illogicità della motivazione e violazione dell’art.192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata e al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato:
Non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (NUMERO_DOCUMENTO. n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME);
non confrontandosi con motivazione esente dai descritti vizi logici atteso che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare, pag. 4, par.3.1 per il tentativo e par.3.2. in relazione all’art.131 bis cod. pen.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Ann lvliccoli
Il Pre ‘dente
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Così deciso il 3 luglio 2024
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sigliere estensore