Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti entro cui opera la Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con l’intento di ottenere una nuova valutazione delle prove, la Corte lo respinge, come avvenuto nel caso di specie relativo a un’accusa di ricettazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), ha presentato ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La presunta erroneità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse viziata.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di ‘rileggere’ gli elementi di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le richieste avanzate non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e si basano su principi consolidati.
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti’. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice che può rivalutare le prove (come testimonianze, documenti, ecc.). I giudici di appello avevano fornito una motivazione ‘esente da vizi logici e giuridici’, spiegando in modo congruo perché ritenessero provata la responsabilità dell’imputato. Chiedere alla Cassazione di interpretare diversamente quegli stessi elementi significa sconfinare nel giudizio di merito, riservato esclusivamente ai primi due gradi di giudizio. La Corte ha citato una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997) per rafforzare questo punto, chiarendo che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è esclusa dai suoi poteri.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto inammissibile. La Corte lo ha definito ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’ di censure già presentate e respinte in appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato una questione di errata applicazione della legge, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già motivatamente disattese dalla Corte di merito, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità. Questo rende il motivo manifestamente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può chiedere una nuova valutazione delle prove. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che, di fatto, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente è gravato di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, un compito che esula dalle competenze della Corte di legittimità. Inoltre, le censure sulla mancata applicazione di una causa di non punibilità erano generiche e ripetitive di argomenti già respinti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere se un imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (giudizio di merito), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello che, co motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, ove si valorizzano gli elementi probatori in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata al ricorrente);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito oltre che manifestamente infondato (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente