Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rileggere i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla legittimità delle decisioni. Il caso in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale perché tenta, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Vicenda Processuale
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ravenna per una serie di reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e false dichiarazioni. La Corte d’Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza, dichiarando il non doversi procedere per il reato di violazione di domicilio per mancanza di querela e rideterminando la pena, ma confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Vizio di Motivazione e Violazione di Legge
Il ricorso si fondava essenzialmente su due punti:
1. Vizio di motivazione: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente le ragioni per cui le azioni degli agenti di polizia fossero state ritenute legittime.
2. Violazione di legge: Si lamentava la mancata applicazione dell’articolo 339-bis del codice penale, basando però questa censura su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: La Logica dietro un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello procedurale, spiegando perché tali argomentazioni non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito in modo netto i limiti del proprio intervento. Riguardo al primo motivo, lo ha definito “manifestamente infondato”, poiché la Corte d’Appello aveva, al contrario, spiegato in modo sufficiente i presupposti fattuali che giustificavano l’operato degli agenti.
Ancora più significativo è il ragionamento sul secondo motivo. La Corte ha spiegato che il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto, ma stava proponendo una “ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito”. Questo tentativo si traduce in una “inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie”. La Cassazione ricorda che il suo compito non è stabilire quale sia “la migliore possibile ricostruzione dei fatti”, ma solo “verificare l’esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte” dal giudice del merito. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente, ogni tentativo di rimettere in discussione i fatti è precluso.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia cristallizza la decisione della Corte d’Appello, rendendo definitiva la condanna. La vicenda serve come monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione sui soli vizi di legittimità consentiti dalla legge, evitando di trasformarlo in un improprio tentativo di appello mascherato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non riesamina il merito della causa?
Significa che il suo compito non è stabilire nuovamente come si sono svolti i fatti o valutare le prove, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 20 aprile 2024, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337, 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 5-bis, 614, primo e quarto comma, 495, 707, 99, quarto comma, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di violazione di domicilio per mancanza di querela e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte dato atto dei presupposti fattuali che hanno condotto gli agenti a ritenere necessario procedere ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 339-bis, cod. pen., è indeducibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, la censura si risolve in un’inammissibile rilettura alternativa delle fon probatorie, non dovendo questa Corte stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza, la logicità e la coerenz delle argomentazioni offerte;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024