Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina le Prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. Il caso riguarda una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata in Appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove.
Il caso: Dalla condanna al ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata ai sensi degli articoli 612 e 339 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su presunte violazioni della legge processuale, in particolare sulla contraddittorietà delle prove testimoniali e sulla scarsa attendibilità della persona offesa. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove che avevano portato alla sua condanna nei precedenti gradi di giudizio.
I motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha rigettato il ricorso definendolo ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni. Secondo la Cassazione, un ricorso con queste caratteristiche è solo apparentemente critico e non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di evidenziare vizi di legittimità della decisione impugnata.
Il Ruolo della Corte di Cassazione e la Valutazione delle Prove
La decisione ribadisce con forza la natura e i limiti del giudizio di Cassazione. Alla Suprema Corte è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da “vizi logici”, ovvero che il percorso argomentativo seguito dal giudice sia coerente e non contraddittorio. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse esplicitato in modo logico e corretto le ragioni del suo convincimento, fondando la dichiarazione di responsabilità su argomenti giuridici solidi.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, ha sottolineato che i motivi del ricorso mancavano di specificità, risolvendosi in una mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a stimolare un controllo di legittimità, ma si traduce in una richiesta di riesame del merito, vietata in sede di Cassazione. In secondo luogo, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), la Corte ha ribadito che il suo sindacato non può spingersi a verificare la tenuta logica della sentenza attraverso un raffronto con “eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. Il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento, purché lo motivi in modo logico e coerente con le prove acquisite. Poiché la sentenza della Corte d’Appello di Milano era stata giudicata esente da vizi logici, non vi era spazio per un annullamento.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise e pertinenti ai vizi di legittimità della sentenza (errori di diritto o vizi di motivazione) e non può essere un pretesto per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La decisione conferma la funzione nomofilattica della Corte Suprema, posta a garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e del rispetto delle regole processuali, non come un terzo giudice del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e identica ripetizione di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le testimonianze e l’attendibilità delle prove?
No, alla Corte di Cassazione è precluso riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza, non ricostruire i fatti del processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37624 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 612 comma secondo in relazione all’art.339 cod. pen.
Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione e l’inosservanza della legge processuale penale in relazione alla contraddittorietà delle prove testimoniali e all’attendibilità della persona offesa, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; , in ogni caso, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il Presidente
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