Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che tentano di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Spesso, la difesa presenta un ricorso inammissibile perché chiede ai giudici di legittimità di fare ciò che la legge non consente: riesaminare le prove e sostituirsi al giudizio del tribunale. Analizziamo questa decisione per capire i confini invalicabili del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso e le Doglianze del Ricorrente
Il caso nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha basato il suo appello alla Suprema Corte su due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano interpretato in modo illogico le prove a suo carico, come le testimonianze degli agenti di polizia e gli oggetti ritrovati in suo possesso. Egli proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, contestando la dichiarazione di responsabilità.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena: La difesa lamentava che la pena inflitta fosse troppo severa e che non fossero state concesse le attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurla.
Entrambi i motivi miravano, in sostanza, a rimettere in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado.
Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il Ruolo della Cassazione e la Valutazione delle Prove
In merito al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. La Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione delle prove (come la credibilità di un testimone) a quella del giudice di merito. Poiché il ricorrente chiedeva proprio questo, il suo motivo è stato giudicato inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice nella Commisurazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente. In questo caso, i giudici di merito avevano ampiamente giustificato la loro decisione di non concedere le attenuanti, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, alla sua condotta violenta verso le forze dell’ordine e al pericolo causato dal suo tentativo di fuga.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici. I giudici di secondo grado avevano correttamente applicato i principi di diritto, per esempio chiarendo che un bene può considerarsi “abbandonato” (e quindi non oggetto di furto) solo quando vi è una chiara volontà del proprietario di disfarsene, cosa non avvenuta nel caso di specie. La responsabilità dell’imputato era stata affermata sulla base di un solido quadro probatorio, che includeva verbali di arresto, dichiarazioni di agenti e testimoni oculari, e prove materiali.
Per quanto riguarda la pena, la motivazione è stata ritenuta adeguata e congrua. I giudici hanno considerato elementi decisivi come la lunga lista di precedenti penali, le modalità violente della condotta e il pericolo concreto generato dall’imputato, elementi che giustificavano ampiamente sia il diniego delle attenuanti generiche sia l’entità della sanzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza i limiti del giudizio di Cassazione. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. È inutile presentare un ricorso in Cassazione se l’obiettivo è solo quello di offrire una lettura diversa delle prove o contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
2. La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia e può essere censurata solo in caso di manifesta illogicità.
3. I precedenti penali e la condotta dell’imputato, specialmente se violenta o pericolosa, sono fattori determinanti che giustificano una pena severa e il diniego di benefici come le attenuanti generiche.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non ricostruire i fatti.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti penali del ricorrente, delle particolari modalità della condotta, della violenza dimostrata nei confronti delle forze dell’ordine e del pericolo innescato dalle modalità di fuga.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, i motivi erano inammissibili perché chiedevano alla Corte una nuova valutazione dei fatti e della discrezionalità del giudice, compiti che esulano dalle sue funzioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4246 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE nato a VIAREGGIO il 13/06/1980
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata ove la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritt di disfarsene definitivamente (Sez. IV, n. 3910 del 17.12.2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280380 – 01);
osservato che i giudici del merito facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto – ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato – sussistente la fattispecie sulla base degli elementi di prova acquisiti, tra cui il verbale di arresto, le dichiarazioni degli agenti di polizia, dichiarazioni del testimone oculare e degli oggetti ritrovati nello zaino del ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie
l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata ove i giudici della Corte hanno puntualmente disatteso le doglianza delle difesa in punto di trattamento sanzionatorio);
invero i giudici del merito hanno ritenuto decisivi i numerosi precedenti penali del ricorrente, le particolari modalità della condotta anche in relazione alla violenza dimostrata nei confronti delle forze dell’ordine intervenute, e il pericolo innescato dalle modalità di fuga dell’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘l’ ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente