Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43401 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 06/06/2024 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 08/03/2022 ad esito di rito abbreviato, con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto al capo 11) della rubrica (art. 648 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione ed erronea applicazione di legge, nonchØ vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica anche per travisamento della prova in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; la motivazione si affida a mere clausole di stile ed ha sostanzialmente omesso di considerare le censure difensive devolute con l’atto di appello ed Ł da ritenere di conseguenza apparente, con specifico riferimento alla portata delle captazioni, ritenute risolutive per affermare la responsabilità del ricorrente.
2.2. Violazione di norme processuali con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,
RNUMERO_DOCUMENTO.N. 26288/2024 Motivazione Semplificata
nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione, oltre che travisamento della prova; nel considerare il contenuto delle intercettazioni il giudice di appello sarebbe incorso nel medesimo errore del giudice di primo grado, desumendo la responsabilità del ricorrente da intercettazioni intercorse tra terzi in assenza di riscontri e non ha confutato la diversa interpretazione delle captazioni proposta dalla difesa (pag. 6 e segg. del ricorso).
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchØ i motivi non sono consentiti; gli stessi, inoltre, possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione di medesime questioni, seppure da diverse prospettive, con le quali Ł stata ritenuta l’apparenza e la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento della prova, la violazione di legge e al tempo stesso la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Tali motivi non sono consentiti e sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perchØ reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta (cfr., ex multis , Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa con particolare riferimento al portato ed ai significati delle captazioni, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, del tutto immuni da illogicità o apparenza, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso l’effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del ricorrente in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
La Corte di appello ha valorizzato, con motivazione che non si presta a censure, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, escludendo qualsiasi portata risolutiva alla diversa interpretazione fornita delle captazioni, analizzando gli elementi ritenuti risolutivi quanto al coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione oggetto di contestazione, in assenza tra l’altro di una valida alternativa ricostruzione o giustificazione dello stesso.
Inoltre, occorre considerare come non sia stata specificamente argomentata la deduzione in tema di travisamento della prova. Non solo risulta del tutto omessa l’articolazione di una effettiva prova di resistenza in ordine alla decisività del travisamento, ma Ł anche evidente come tale argomento difensivo consista in realtà nel proporre una diversa interpretazione delle captazioni, che non Ł consentita in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.
263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650-01); ricorre, nel caso in esame, una chiara considerazione da parte della Corte di appello della chiamata in correità extraprocessuale del ricorrente in assenza di elementi da valutare in senso contrario. Tali elementi, raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non ha partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (cfr., Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01). La Corte di appello ha formulato un giudizio di decisività ed univocità quanto a tali elementi, con motivazione del tutto priva di aporie.
Infine, occorre considerare come la difesa abbia sostenuto la ricorrenza di violazione ed erronea applicazione della legge penale, oltre che violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen.; anche tale censura non Ł consentita, atteso che le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (cfr., Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non Ł «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME