Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina la Pena
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio in Corte di Cassazione, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena. Un recente caso ha visto il rigetto di un appello, definito come ricorso inammissibile, perché le censure mosse dall’imputato non rientravano tra quelle che la Suprema Corte è autorizzata a valutare. Questo provvedimento chiarisce la natura del sindacato di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per i reati di furto e di indebito utilizzo di una carta bancomat. Non contestando la propria colpevolezza, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentandosi esclusivamente della determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero della quantità di pena inflittagli dalla Corte di Appello di Catania. Secondo la difesa, la pena era eccessiva e non correttamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22698/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la sentenza impugnata, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è fermata a un esame preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha sottolineato i seguenti punti chiave:
1. Natura Ripetitiva dei Motivi: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta (ai fogli 3 e 4 della sentenza) per giustificare la pena inflitta.
2. Discrezionalità del Giudice di Merito: La graduazione della pena, ai sensi degli articoli 132 e 133 del codice penale, è un’attività che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere permette al giudice di adattare la sanzione alle specificità del caso concreto, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
3. Limiti del Sindacato di Legittimità: La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito, definito sindacato di legittimità, è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena, a meno che la decisione impugnata non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Poiché la motivazione della Corte d’Appello era ritenuta sufficiente e non viziata da illogicità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: non è sufficiente essere insoddisfatti della pena ricevuta per poterla contestare con successo in Cassazione. È necessario dimostrare che il giudice di merito abbia commesso un errore di diritto o abbia motivato la sua scelta in modo manifestamente illogico o contraddittorio. Un ricorso inammissibile perché basato su critiche alla valutazione discrezionale del giudice non solo non porta ad alcun risultato positivo, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle Ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava unicamente la misura della pena, una valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Inoltre, i motivi erano una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazione logica e sufficiente.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può, di regola, modificare la pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Può annullare una decisione sulla pena solo se questa è frutto di un errore di diritto, di un’applicazione arbitraria dei criteri legali o se la motivazione è palesemente illogica o assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esaminarne il merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello d Catania che ha confermato la responsabilità dell’imputato per i delitti di furto e indebito u di una carta bancomat;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione d trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di doglianze già valutate e disattes dalla Corte di merito, ai fogli 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti log giuridici; deve in proposito aggiungersi che si tratta, comunque, di censure non consenti poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sinda di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia s da sufficiente motivazione, come nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pre idente