Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per lesioni personali, dove l’imputato cercava di far valere la legittima difesa. Analizziamo la vicenda per comprendere perché la Corte non ha potuto entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di lesioni personali (artt. 582-585 c.p.) e per una contravvenzione. La Corte d’Appello di Bologna, intervenendo in parziale riforma della prima sentenza, ha confermato la condanna per le lesioni, ma ha dichiarato l’estinzione della contravvenzione per intervenuta prescrizione. Di conseguenza, la pena per l’imputato è stata rideterminata.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, prevista dall’art. 52 del codice penale.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. L’imputato, sostenendo di aver agito per legittima difesa, chiedeva di fatto ai giudici di legittimità di riconsiderare le prove e la dinamica dei fatti già valutate dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato giudicato ricorso inammissibile proprio perché le argomentazioni proposte si risolvevano in “mere doglianze in fatto”. In altre parole, l’appellante non denunciava un errore nell’applicazione della legge (error in iudicando) o un vizio procedurale (error in procedendo), ma esprimeva il proprio disaccordo con la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. Chiedere alla Cassazione se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro equivale a sollecitarla a compiere una “inammissibile rivalutazione del materiale probatorio”, trasformandola in un giudice di terzo grado, ruolo che la legge non le attribuisce.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto e conciso la ragione del rigetto. I giudici hanno sottolineato che l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’esclusione dell’esimente della legittima difesa, non è consentito in sede di legittimità. Questo perché si traduce in una richiesta di riconsiderare i fatti, invadendo la sfera di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, gli unici deputati ad accertare come si sono svolti gli eventi.
La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità serve a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non a fornire una nuova e diversa lettura delle prove. Di fronte a un ricorso che non solleva questioni di diritto ma contesta l’apprezzamento dei fatti, l’unica decisione possibile è la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un pilastro del nostro ordinamento giudiziario. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che i motivi devono vertere su questioni strettamente giuridiche. Non è possibile sperare di ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nei gradi di merito. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato nel rispetto dei confini tracciati dal legislatore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione della legittima difesa, si configurava come una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso si risolve in ‘mere doglianze in fatto’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non contestano un errore di diritto o di procedura commesso dal giudice precedente, ma esprimono unicamente un disaccordo sulla ricostruzione degli eventi e sulla valutazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sul merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, h confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 5 585 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato estinta per prescrizione l contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’esclusion dell’esimente di cui all’art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimit poiché si risolve in mere doglianze in fatto che peraltro investo la corte della una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024