Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del Foro di Milano per NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza 4 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l’imputata alla pena di giusti in relazione al reato di frode informatica.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell’imputata deduce vizi motivazionali (art.606 lett.e) c.p.p. per travisamento della prova e ill manifesta in relazione a:
colore dei capelli della autrice del reato e presenza di tatuaggi sulle braccia di NOME;
inattendibilità della persona offesa, che non ha riconosciuto l’imputata in aula;
credibilità della persona offesa;
esito del procedimento disciplinare che ha applicato la sanzione minima prevista per condotte connotate da colpa ma non da dolo;
mancata contestazione della risposta data da RAGIONE_SOCIALE al reclamo presentato dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati e non consentiti.
La formulazione indistinta delle doglianze, non capitolate individualmente, impone l trattazione unitaria dei vari punti toccati dal ricorso.
Vanno subito escluse dal perimetro dell’esame che questa Corte può condurre tutte le doglianze attinenti alla valutazione del fatto.
Ciò per due ragioni.
Innanzi tutto, a fronte di una ‘doppia conforme’, il ricorso ripropone gli stessi moti presentati e discussi in grado d’appello, disattendendo l’orientamento costante di quest Corte, unanime nell’affermare che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solta apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. Il, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01)”.
In secondo luogo, ogni considerazione inerente al riconoscimento dell’imputata da parte della persona offesa risulta del tutto generica, poiché non si confronta con la motivazio atteso che l’imputata ha ammesso di aver compiuto l’operazione contestata. Ogni questione sul colore dei capelli e sulla presenza di tatuaggi sulle braccia o su altre parti del co colei che espletò l’operazione di estinzione carta è non solo contraria alla logica processual ma del tutto superflua e non va esaminata in questa sede. Pluralitas non fit sine necessitate.
2. In sostanza, l’intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti pro si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulaz vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamen della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittim il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso diversa interpretazione, foss’anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzio storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abb esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corre interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle dedu2:ioni delle parti, e abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o tra fonti di quanto la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spes tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di
verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 d 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l’irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga t da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunq omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenz fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (così, ex multis, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).
Tratto dal ricorso il troppo e ‘I vano, rimangono da esaminare i denunciati travisamenti commessi in relazione alla sanzione irrogata dalla società RAGIONE_SOCIALE alla dipenden ed alle modalità di presentazione della denuncia da parte della persona offesa NOME COGNOME.
In relazione ad essi, tuttavia, non può che rilevarsi innanzi tutto la manifesta infondat dell’assunto difensivo, poiché in entrambi i casi si tratta di procedure che non so pregiudiziali rispetto all’accertamento condotto in sede penale. Come noto, l’art.3 c.p circoscrive a sentenze irrevocabili del giudice civile sullo stato di famiglia o sulla citta l’efficacia di giudicato nel processo penale. In aggiunta, la sentenza a pg.4 fornisce adegua spiegazione, tanto in relazione alla natura `minimale’ del procedimento disciplinare, che no poteva estendersi ad accertamenti che avrebbero coinvolto la responsabilità penale della imputata, già oggetto di indagine, quanto sulle modalità della denuncia, correttamente ricostruite nella loro scansione più logica.
Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Consi liere rel ore
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Il Presidente