Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Quando un ricorso si basa su contestazioni che implicano una nuova valutazione dei fatti, esso è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda la condanna di un individuo per detenzione di stupefacenti e armi, il quale ha tentato, senza successo, di rimettere in discussione l’attribuzione di uno zaino contenente il materiale illecito.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per una serie di reati gravi, tra cui detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina (circa 1,4 kg), detenzione di un’arma e di proiettili. Tali oggetti erano stati rinvenuti all’interno di uno zaino, trovato in un garage che l’imputato utilizzava temporaneamente come abitazione. L’uomo aveva le chiavi del locale e lo aveva aperto lui stesso al momento del controllo delle forze dell’ordine. Non era emersa alcuna prova che l’immobile fosse condiviso con altre persone.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha contestato proprio l’attribuibilità dello zaino all’imputato, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato come tali censure non rientrassero nel numerus clausus dei motivi per cui è possibile ricorrere in sede di legittimità.
Il tentativo della difesa era, di fatto, quello di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che le decisioni dei giudici di merito sono insindacabili in Cassazione, a condizione che siano supportate da una motivazione congrua, esauriente e idonea a spiegare l’iter logico-giuridico seguito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato le ragioni per cui lo zaino fosse riconducibile all’imputato. Gli elementi decisivi erano stati:
1. La disponibilità esclusiva dei luoghi: l’imputato possedeva le chiavi del garage.
2. L’assenza di coabitazione: non vi era prova che altre persone avessero accesso al locale.
3. L’apertura volontaria: era stato lo stesso imputato ad aprire il garage alle forze dell’ordine.
Di fronte a una motivazione così solida, ogni ulteriore discussione sull’attribuzione dello zaino si configurava come una mera richiesta di riesame del merito, preclusa in questa sede. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro. La decisione ribadisce che il ricorso in Cassazione è uno strumento per verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non per ottenere una terza opinione sui fatti di una vicenda giudiziaria. Gli elementi di fatto, una volta accertati e logicamente motivati dai giudici di merito, diventano cristallizzati e non più discutibili.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge (il cosiddetto ‘numerus clausus’) e, in particolare, quando si tenta di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per attribuire il possesso dello zaino all’imputato?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sul fatto che l’imputato avesse le chiavi del garage dove è stato trovato lo zaino, che lo utilizzasse come abitazione temporanea, che lo avesse aperto lui stesso durante il controllo e che non fosse emersa alcuna prova della condivisione del locale con altre persone.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 13/04/1973
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, 2 e 7 L.895/1967, 648 e 697 cod. pe lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ord all’attribuibilità dello zaino ove erano contenuta la sostanza stupefacente, l’arma e i proi Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che lo zaino contenente l’arma, un quantitativo di cocaina pari a kg.1442,00 circa, rinvenuto all’int di un locale garage, adibito temporaneamente ad abitazione, di cui il ricorrente aveva le chi e che veniva aperto all’atto del controllo, fosse a lui riconducibile, non risultando neppur detto immobile fosse condiviso da altre persone.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente