Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con la recente ordinanza n. 13146/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti miravano a una riconsiderazione dei fatti, attività preclusa ai giudici di Cassazione. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due individui, condannati nei primi due gradi di giudizio per l’indebito utilizzo di carte carburante aziendali, in violazione dell’art. 55, comma 9, del D.Lgs. 231/2007. Gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno adito la Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di doglianza contro la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
La difesa ha articolato il ricorso su tre pilastri, ciascuno dei quali è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
1. Errata Qualificazione Giuridica del Fatto
Il primo motivo lamentava un’errata qualificazione giuridica del reato contestato. Sebbene la Cassazione possa, in linea di principio, riqualificare un fatto, in questo caso ha ritenuto che per farlo sarebbe stato necessario un accertamento fattuale. Nello specifico, si sarebbe dovuto stabilire a quale titolo gli imputati avessero la disponibilità delle carte carburante, un’indagine di merito non consentita in sede di legittimità.
2. Violazione di Norme Processuali
Il secondo motivo denunciava una presunta violazione dei termini a comparire nel giudizio di appello. La Corte ha respinto questa doglianza per ‘difetto di autosufficienza’. La difesa, infatti, pur lamentando la violazione, non ha fornito la prova che tale eccezione fosse stata sollevata correttamente durante l’udienza d’appello, rendendo impossibile per la Cassazione verificare la fondatezza del motivo.
3. Travisamento del Fatto
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentavano un ‘travisamento del fatto’, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove, come quelle relative all’effettività degli spostamenti con mezzi aziendali. Anche in questo caso, la Corte ha concluso che tale censura mascherava una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile nel giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha fornito motivazioni chiare e coerenti per dichiarare l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. Il filo conduttore della decisione è il rigoroso rispetto della distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I giudici hanno sottolineato che il primo motivo, pur vertendo su una questione di diritto (la qualificazione giuridica), avrebbe imposto accertamenti in punto di fatto non consentiti, citando un precedente consolidato (Cass. n. 13387/2014).
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui il ricorrente ha l’onere di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per decidere, senza che questa debba ricercare atti nel fascicolo processuale. La mancanza di prova dell’avvenuta eccezione in appello ha reso il motivo sterile.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha precisato che il vizio di ‘travisamento del fatto’ è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato la sua decisione su una prova inesistente o abbia omesso la valutazione di una prova decisiva. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti proponevano semplicemente una lettura alternativa delle prove, un’operazione tipica del giudizio di merito.
Le Conclusioni
La Corte, rilevando l’inammissibilità di tutti i motivi, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, a meno che non emergano vizi logici o giuridici macroscopici e palesi nel ragionamento della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati richiedevano una nuova valutazione dei fatti (come accertare la disponibilità delle carte carburante o ricostruire diversamente gli spostamenti), attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la qualificazione giuridica di un reato?
Sì, in linea di principio è possibile, poiché rientra tra le questioni su cui la Corte può decidere. Tuttavia, come specifica l’ordinanza, ciò non è ammesso se la soluzione richiede accertamenti di fatto che non sono stati svolti o valutati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di autosufficienza’?
Significa che il motivo, così come formulato nel ricorso, non contiene tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di Cassazione di valutarne la fondatezza. Nel caso specifico, la difesa ha lamentato una violazione processuale ma ha ammesso di non avere traccia documentale del momento in cui tale violazione sarebbe stata eccepita nel precedente giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo del comune ricorso, relativo all’errata qualificazione giuri del fatto quale violazione dell’art. 55 comma 9 d. Igs. 231/2007, non è formulato in term consentiti poiché la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, pur rientr nel novero di quelle su cui la Corte può decidere ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen (potendo quindi essere dedotta, come nella specie, per la prima volta nel giudizio legittimità), richiede per la sua soluzione accertamenti in punto di fatto non consent questa sede (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01), dovendosi accertare se e a quale titolo gli imputati avessero la disponibilità delle carburante indebitamente utilizzate;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di norme processua previste a pena di nullità per il mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di ap è privo di autosufficienza dal momento che la stessa difesa denuncia la mancanza di traccia documentale circa l’eccepita violazione processuale nel corso dell’udienza del 24 aprile 2023;
ritenuto che il terzo motivo, con cui si lamenta il “travisamento del fatto” è formulat ragioni non consentite, non potendosi in sede di legittimità invocare una differe ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dia giudici di merito, come quella rigua l’effettività degli spostamenti eseguiti con i mezzi aziendali o il possesso di elevate somm denaro, che sarebbero incompatibili con l’indebito utilizzo delle schede carburant ricostruzione peraltro fondata su elementi logici e documentali non superati dalle dichiarazi testimoniali rese (pagg. 4-5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consiglier estensore
Il Presidente