Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rivedere la Pena
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, soprattutto quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena. Un ricorso inammissibile non solo chiude le porte a una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere meglio i principi che governano il processo penale nel suo ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Droga, Furto e la Condanna
Il caso riguarda un individuo condannato in giudizio abbreviato a una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 18.000 euro di multa. Le accuse a suo carico erano particolarmente gravi: illecita detenzione di cocaina, coltivazione di marijuana e furto aggravato di energia elettrica. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, spingendo l’imputato a presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione: La Doglianza sulla Pena
L’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello riguardo al mancato contenimento della pena nel minimo edittale. In altre parole, secondo la difesa, i giudici non avrebbero spiegato adeguatamente perché non fosse stata applicata una pena più bassa, pur rimanendo all’interno dei limiti previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali e di merito molto precise, che delineano chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità.
Genericità del Motivo
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto “del tutto genericamente esposto”. Un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione, non potendosi limitare a una generica lamentela sulla severità della pena.
Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ribadisce un principio fondamentale: la quantificazione della pena è una valutazione di merito, riservata al giudice dei gradi precedenti. La Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione “adeguata e non illogica”.
Coerenza della Motivazione sulla Pena
Entrando nel dettaglio, la Suprema Corte osserva come la pena base per il reato più grave (detenzione di cocaina) fosse già stata fissata nel “minimo edittale assoluto”. L’aumento era stato applicato solo a titolo di continuazione per il furto, e per di più in misura “modesta”. Questo dimostra che i giudici di merito avevano già operato un contenimento della sanzione, rendendo la doglianza dell’imputato infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha conseguenze dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: adire la Corte di Cassazione per contestare la misura della pena è un’operazione complessa, consentita solo in presenza di vizi motivazionali evidenti e gravi. Un ricorso generico o che mira a una rivalutazione dei fatti si scontra inevitabilmente con la dichiarazione di inammissibilità e con le relative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione sulla misura della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla misura della pena è dichiarato inammissibile se è esposto in modo generico, se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non illogica, e se la richiesta mira a una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa alla Corte di Cassazione in quanto giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena decisa da un giudice d’appello?
La Corte di Cassazione non interviene sulla quantificazione della pena, che è di competenza dei giudici di merito. Può annullare una sentenza per questo motivo solo se la motivazione sulla pena è totalmente mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non perché ritiene la pena semplicemente ‘troppo alta’.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 18.000 C di multa per i reati di illecita detenzione di coc coltivazione di marijuana, nonché per furto aggravato di energia elettrica, deduce, con un motivo, l’insufficienza della motivazione rispetto al mancato contenimento della pena nel mini edittale;
Considerato che si tratta di motivo, peraltro del tutto genericamente esposto, no consentito in sede di legittimità, in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorre adeguata ed non illogica motivazione, essendo la pena base per il grave delitto di detenzione cocaina stata contenuta nel minimo edittale assoluto, con modesto aumento a titolo d continuazione per il solo furto (non essendo stato in primo grado effettuato alcun aumento p l’ulteriore reato di coltivazione di stupefacenti);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.