Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare la pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12296/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. La decisione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione di merito su aspetti, come la quantificazione della pena, già adeguatamente motivati nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto.
Il caso: Appello contro la quantificazione della pena
L’imputato, condannato in giudizio abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un reato continuato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava la motivazione della Corte d’Appello di Bologna per aver confermato una pena superiore al minimo edittale, per aver negato le circostanze attenuanti generiche e per gli aumenti applicati a titolo di continuazione.
I motivi del ricorso e il giudizio di legittimità
L’appellante sosteneva che la motivazione della Corte territoriale fosse viziata, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni difensive già presentate in appello. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione nel merito delle scelte discrezionali del giudice sulla pena, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui confini del proprio sindacato. La Corte ha osservato che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità, poiché attenevano a valutazioni di merito relative al trattamento punitivo.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il compito del giudice di legittimità non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di controllare la logicità e la coerenza giuridica della motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione ‘sufficiente e non illogica’ per le sue decisioni. Aveva adeguatamente argomentato le ragioni per cui la pena inflitta, sebbene superiore al minimo, era comunque inferiore alla media edittale e quindi congrua. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato e non poteva essere messo in discussione solo sulla base del corretto comportamento processuale dell’imputato.
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso era generico e non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporle. Questo atteggiamento processuale è una classica causa di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è che il tentativo di rimettere in discussione in Cassazione l’entità della pena è destinato a fallire se la motivazione del giudice di merito è logicamente strutturata e priva di vizi giuridici. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La seconda conseguenza è di natura economica: ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in questo caso a 3.000 euro. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di formulare ricorsi che si concentrino su reali vizi di legittimità, anziché su mere contestazioni di merito.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena inflitta?
No, non è possibile se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione può verificare solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Il semplice comportamento processuale corretto è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo quanto si evince dalla decisione, il mero richiamo a un corretto comportamento processuale non è di per sé sufficiente a inficiare la decisione del giudice di merito di negare le circostanze attenuanti generiche, se tale diniego è sorretto da altre adeguate motivazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 2.000 € di multa per il reato continuato di cui all’art. 73, comma 5, 309/90, deduce il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superi al minimo edittale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e degli aumenti pratic titolo di continuazione;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto in al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive – in questa sede meramente e genericamente riprodotte avendo la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il generico ricorso neppure integralme si confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo gr inferiore alla media edittale, ragioni qui non ulteriormente sindacabili neppure con riguar diniego delle circostanze attenuanti generiche, certo non inficiato dal mero richiamo ad corretto comportamento processuale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.