Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizi della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina contestato, prospett un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla l stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 1 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo all medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del r contestato (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente