Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4790 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4790 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 00HZQDI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME, ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati:
-Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., e dell’art. 383 cod. proc. pen.;
-Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
-terzo, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova della sottrazione e del successivo impossessamento della merce, quali elementi costitutivi della fattispecie di reato addebitata,
oltre che generici perché reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, sono anche manifestamente infondati poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la sentenza impugnata motiva con argomentazioni esenti da vizi scrutinabili in sede di legittimità (si vedano pagg. 6-7 con riguardo alla prova del fatto di rapina e pagg. 7-8 relativamente all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., in ragione della gravità del fatto complessivamente considerata), e considerato che la Corte ha comunque riconosciuto la sussistenza del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, valutando la complessiva azione posta in essere che in sé assorbiva anche la valutazione di lieve entità del danno;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.