Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 08/12/1988
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 11/05/1984
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 27 maggio
2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 43711 del 19 settembre 2023, con cui la
Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di
Firenze del 6 maggio 2022 limitatamente alla statuizione concernente l’aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la predetta aggravante e, in parziale riforma
della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 9 maggio 2019, ha rideterminato le pene a carico degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per quanto in questa sede rileva,
nei seguenti termini: anni 6 di reclusione per COGNOME ritenuto colpevole dei reati ex art. 7
74 del d. RR. n. 309 del 1990 (capi 1, 2 e 4), anni 5 e mesi 4 di reclusione per Coniglio, riten colpevole dei reati di cui agli art. 73 e 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 2).
Letta la memoria trasmessa il 29 gennaio 2025 dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente NOME COGNOME il quale ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso.
Osservato che l’unico motivo del ricorso di COGNOME e i due motivi del ricorso di COGNOME concernenti in termini sovrapponibili il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente
infondati, sia perché non adeguatamente specifici, sia perché devono escludersi profili di illegittimità nella rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello, che ha mitigato entrambi gli imputati le pene inflitte dal primo giudice, senza che al riguardo venga in ril alcuna ipotesi di reformatio in peius, risultando altresì spiegate, per ciascun ricorrente, le ragioni per cui le riconosciute attenuanti generiche non sono state applicate nella massima estensione.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata in punto di pena risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che non sono consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a cari dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.