Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trovare accoglimento. Il caso riguarda un imputato condannato per gravi reati economici, tra cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che ha visto il suo ultimo tentativo di difesa respinto dalla Suprema Corte. Analizziamo insieme i motivi di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, condannato in appello per reati di bancarotta e fiscali, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomentazioni. In primo luogo, contestava l’applicazione di una specifica norma del codice penale, l’articolo 99, riproponendo di fatto le stesse obiezioni già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti, un’operazione nota come ‘giudizio di bilanciamento’ prevista dall’articolo 69 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, constatando che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere giudicato. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La pronuncia si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale che limitano il potere di controllo della Corte di Cassazione.
Il Divieto di Motivi Ripetitivi
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché considerato ‘riproduttivo’ di censure già adeguatamente valutate e disattese dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (sindacato di legittimità), non dei fatti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere quanto già detto, senza individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Limiti al Controllo sul Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, è stato ugualmente giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite: la valutazione comparativa delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Il sindacato di legittimità può intervenire solo se tale valutazione è frutto di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’, e se manca una motivazione sufficiente. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano giustificato la loro scelta di equivalenza (e non di prevalenza delle attenuanti), ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente e logica, precludendo così ogni ulteriore esame da parte della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere formulato con estrema precisione tecnica. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello. È necessario dimostrare che quella decisione viola una specifica norma di legge o che la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Ripetere argomentazioni già respinte o contestare valutazioni discrezionali adeguatamente motivate trasforma il ricorso in un atto destinato al fallimento, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente. La decisione della Corte diventa così definitiva, chiudendo ogni possibilità di ulteriore riesame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito, mentre il secondo motivo contestava una valutazione discrezionale (il bilanciamento delle circostanze) che era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
Sì, ma solo in casi limitati. Il controllo della Corte di Cassazione è ammesso solo quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non è supportata da una motivazione sufficiente. Non è possibile contestarla semplicemente perché non si è d’accordo con il risultato della valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16624 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A) e fiscali (capi B e C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione ulteriori reati, procedendo alla conseguente rídetermínazíone della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell’applicazione dell’art. 99 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024