Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FLORIDIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del 18 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma in data 26/06/2019, confermando la loro condanna per i reati di cui agli artt. 73 dPR n. 309/90 e 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I.n. 895/67 e rideterminando la pena in anni due mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 4.800,00 di multa ,
Ritenuto che con il primo motivo si lamenta la violazione della legge penale per errata applicazione dell’art. 192 comma cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen. in relazione al capo 2) dell’imputazione, ma a fronte di un articolato esame di tutte le intercettazioni e le risultanze in atti si lamenta che la conversazione di COGNOME con il figlio riguardo ad una pistola non sarebbe riscontrata dal luogo di rinvenimento dell’arma;
che, tuttavia tale doglianza sconfina nella prospettazione di un’erronea valutazione della prova o di un travisamento dei dati fattuali, proponendo un argomento che attiene al merito e a profili che non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di “contraddittoriet processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01);
che le censure sull’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen. sono vaghe e assertive già nelle censure formulate con gli atti di appello e non si confrontano con i plurimi indici valorizzati dalla motivazione in sede di commisurazione della pena, del tutto incompatibili con la loro concessione (gravità del fatto, versatilità criminale dimostrata, spregiudicatezza e non occasionalità delle condotte);
che le altre critiche alla commisurazione della pena e degli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. sono del tutto generiche a fronte di una sanzione commisurata plausibilmente alla particolare gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere dell’imputato, ampiamente descritta nella motivazione della sentenza impugnata.
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processu
sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciaSC11448-Eit i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il 9Onig – re est nsore
Il Presidente