Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti entro cui la Suprema Corte può operare. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, i motivi per cui un ricorso inammissibile viene respinto, sottolineando la differenza tra un controllo di legittimità e un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi chiave.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a diversi motivi di doglianza. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, ritenuta errata sotto diversi profili.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava principalmente su tre argomenti:
1. Illogicità della motivazione: La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza di condanna fosse viziata, cioè illogica e non correttamente argomentata.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
3. Mancata applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità: Si contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista per i reati contro il patrimonio quando il danno causato è di modestissimo valore.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti, senza eccezioni, non meritevoli di accoglimento, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, but anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico della ricorrente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato le ragioni della sua decisione punto per punto, offrendo importanti chiarimenti sul proprio ruolo.
Il Limite del Sindacato sulla Motivazione
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione è solo quello che emerge palesemente dal testo della sentenza, come una contraddizione insanabile o un’illogicità manifesta. Non è possibile, invece, chiedere alla Corte di confrontare la motivazione con le prove acquisite nel processo (le cosiddette “acquisizioni processuali”). Il compito della Cassazione è verificare che esista un apparato argomentativo logico, non riesaminare le prove. Citando la celebre sentenza Petrella delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che il suo è un “orizzonte circoscritto”.
Diniego delle Attenuanti e il ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione, dimostrando così di aver implicitamente superato e disatteso tutti gli altri. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da evidenti illogicità.
La Genericità del Motivo sull’Attenuante Speciale
Infine, la richiesta di applicare l’attenuante per il danno di modesto valore è stata liquidata come “generica”. La ricorrente, infatti, non aveva dimostrato che le sentenze di merito avessero effettivamente accertato un “modestissimo valore economico” dell’oggetto sottratto, né che la persona offesa fosse particolarmente abbiente. Senza questi presupposti fattuali, la censura si riduceva a una mera affermazione non supportata dagli atti processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che il ricorso non può essere un pretesto per chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma deve basarsi su vizi specifici e consentiti dalla legge, come errori nell’applicazione delle norme giuridiche o palesi illogicità della motivazione. La formulazione di motivi generici, astratti o che mirano a una rivalutazione del merito porta inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono manifestamente infondati, generici o non rientrano tra quelli consentiti dalla legge. Ad esempio, non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. Come specificato nell’ordinanza, l’indagine della Corte di Cassazione ha un orizzonte circoscritto al controllo di legittimità. Questo significa che può solo verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente le leggi e se ha costruito un discorso giustificativo logico e non contraddittorio, senza poter entrare nel merito della valutazione delle prove.
Cosa deve fare un giudice per negare legittimamente le attenuanti generiche?
Secondo i principi affermati dalla Corte, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che fornisca una motivazione, priva di illogicità evidenti, basata sugli elementi che ha ritenuto decisivi, superando implicitamente tutti gli altri non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE natctil 22/02/2002
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, talaltro, è inammissibile il denunciato profilo di nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell’erroneo riferimento al giudice emittente in quanto trattasi di mero errore materiale e non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità della sentenza ex art. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen.
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
ritenuto che ilsecondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine all’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., il motivo risulta generico in quanto non è asseverato dalle sentenze di merito che l’oggetto sottratto sia di modestissimo valore economico e che ci si trovi al cospetto di una persona offesa che “spicca per abbienza”, né sul punto è denunciato alcuno specifico travisamento;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.