Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Freno alle Impugnazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando l’impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un ricorso non adeguatamente formulato.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di truffa (art. 640 del codice penale), ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, sostenendo una diversa lettura delle prove e una differente ricostruzione dei fatti.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è concentrata esclusivamente sui requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha evidenziato due principali difetti nell’impostazione dell’impugnazione:
1. Reiterazione dei Motivi d’Appello: Il ricorso è stato giudicato come una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata contro la logica e la coerenza della sentenza di secondo grado, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare specificamente i vizi della sentenza impugnata, non riproporre la stessa difesa.
2. Divieto di Riesame del Fatto: Il ricorrente ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione storica dei fatti. Questo è un compito che, per legge, non spetta alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di decidere chi ha ragione o torto sui fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Richiedere una “diversa lettura dei dati processuali” o un nuovo giudizio sull’attendibilità delle prove esula completamente dalle sue competenze.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), che ha consolidato il principio secondo cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, finalizzato a denunciare vizi di legittimità della sentenza e non un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Presentare un ricorso generico, ripetitivo o che chiede un riesame del merito porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di costi processuali e sanzioni pecuniarie. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, che si concentrino esclusivamente sui vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, nel pieno rispetto dei confini tracciati per il giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, risultando quindi non specifico ma solo apparente, e omettendo di svolgere una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, né può saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento esterni. In sintesi, non può riesaminare i fatti del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42690 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione, denunciandola di illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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