Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la valutazione delle prove è definitiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte ha ribadito con fermezza il proprio ruolo di giudice della legge, e non dei fatti, rigettando le censure di due imputati condannati per bancarotta fraudolenta che chiedevano una nuova valutazione delle prove a loro carico.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo grado dal Tribunale di Bergamo per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, avevano visto la loro pena parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia. Quest’ultima, pur confermando la loro responsabilità penale, aveva rideterminato la durata delle pene accessorie. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il ricorso degli imputati si fondava su due pilastri:
1. Erronea valutazione delle prove: Si contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la loro colpevolezza, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, ritenendo entrambe le censure non accoglibili in sede di legittimità.
I Limiti della Cassazione sulla Valutazione delle Prove
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha spiegato che la legge le preclude di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di primo e secondo grado. Il compito della Cassazione non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non viziata da palesi errori di diritto.
La Corte può annullare una sentenza solo se la sua motivazione si rivela “manifestamente illogica o assente”. Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni del proprio convincimento, rendendo l’appello un mero tentativo di ottenere una nuova analisi del merito, non consentita in questa sede.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha richiamato un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che fondi la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti. Una volta fatto ciò, tutti gli altri argomenti proposti dalle parti si considerano implicitamente superati e disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha concluso che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma mirava a una riconsiderazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello di Brescia è stata giudicata esente da vizi logici, sia nella parte in cui ha confermato la responsabilità degli imputati, sia in quella relativa al diniego delle attenuanti. Pertanto, non sussistevano i presupposti per accogliere l’impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, e non sulla speranza di convincere la Corte a una diversa interpretazione delle prove. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione solida e coerente da parte dei giudici di merito, poiché essa costituisce il baluardo contro impugnazioni che cercano di forzare i confini del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è limitato a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, a meno che questa non sia manifestamente illogica o assente.
Perché il motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da evidenti illogicità. Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per motivare il diniego.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47597 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BELFIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BADOLATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con atto unico di impugnazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando tuttavia in anni 4 la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., agli stessi comminate;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che censura, sotto un primo profilo, l’erronea valutazione degli elementi di prova raccolti in dibattimento a carico degli imputati nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei prevenuti, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di diversa lettura dei dati processuali acquisiti (documentali e testimoniali), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260), a meno che la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli manifestamente illogica o assente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. e 7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati;
Ritenuto altresì che il medesimo motivo di ricorso, che sotto altro profilo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023