Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti alla Rivalutazione dei Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali del processo penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. La decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e controllo sulla corretta applicazione della legge, compito esclusivo della Suprema Corte. Il caso riguardava due imputati condannati per gravi reati contro il patrimonio che hanno tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione delle prove.
I Fatti di Causa
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli per i delitti di rapina ed estorsione (artt. 628 e 629 c.p.), hanno presentato ricorso per Cassazione. I loro motivi di impugnazione si concentravano su diversi aspetti della sentenza di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna o un trattamento sanzionatorio più mite.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Gli imputati hanno basato i loro ricorsi su tre argomentazioni principali, tutte respinte dalla Corte:
1. Errata valutazione delle prove: Entrambi i ricorrenti contestavano la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la loro responsabilità penale.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Uno dei due lamentava che le attenuanti non fossero state concesse nella massima estensione possibile.
3. Violazione di legge e genericità: L’altro imputato deduceva una violazione di legge sull’elemento soggettivo dei reati e un’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento, ma in termini ritenuti troppo vaghi.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Divieto di ‘Rilettura’ dei Fatti in Cassazione
Il primo motivo è stato respinto perché, secondo la Corte, tendeva a una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e giuridici, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la Corte ha ribadito che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità.
Requisiti di Specificità: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Gli altri motivi sono stati giudicati manifestamente infondati o generici. Riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d’appello adeguata, poiché la gravità dei fatti giustificava il mancato riconoscimento di una prevalenza sulle aggravanti. Per quanto riguarda le altre doglianze, la Corte le ha ritenute generiche per indeterminatezza. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., i motivi di ricorso devono indicare specificamente gli elementi che sostengono le censure, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Questa mancanza di specificità ha reso anche questi motivi parte di un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per assicurare l’esatta osservanza della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Pertanto, un ricorso che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito è destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza dei requisiti formali del ricorso. La legge processuale penale richiede che i motivi siano specifici, non solo per permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure, ma anche per garantire la serietà dell’atto di appello. Motivi vaghi, assertivi o che non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata non superano il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. Le conclusioni pratiche sono chiare: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare precisi errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza. Tentare di rimettere in discussione l’intera ricostruzione fattuale è una strategia perdente che porta unicamente a una declaratoria di ricorso inammissibile e all’addebito di ulteriori spese, senza alcuna possibilità di entrare nel merito della questione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della valutazione probatoria.
Perché il motivo sulle circostanze attenuanti generiche è stato respinto?
Il motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non contraddittoria, spiegando che la gravità delle condotte degli imputati impediva la concessione delle attenuanti in misura prevalente sulle aggravanti contestate. La valutazione su questo punto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
Cosa succede quando i motivi di un ricorso sono considerati ‘generici’?
Se i motivi di un ricorso sono generici, ovvero privi dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SALERNO il 10/02/1999 NOME nato a NOCERA INFERIORE il 22/03/1999
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per i delitti cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perc tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzion dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territori quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la gravità delle condotte poste in essere dagli imputati precluda la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. peri. in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti), anche considerato il principio secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anch richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., conside preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
osservato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di COGNOME Domenico, con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati e all’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.