Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 07/05/1999 DAIF AMINA (CUI CODICE_FISCALE nato il 29/08/1977
avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
, dato avviso alle parti; ‘,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, del 31 ottobre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01);
rilevato inoltre che i ricorsi, a norma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
considerato che, per tali ragioni, deve essere considerato irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attes unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Consigl e estensore
Il Presidente