Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile rappresenti un esito frequente quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un imputato condannato per furto e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il cui ricorso è stato respinto per motivi procedurali e di merito che meritano un’attenta analisi.
I fatti del processo
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il delitto di furto monoaggravato e per diverse contravvenzioni relative alla violazione del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Corte di Appello, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva ridotto l’entità della pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Nonostante la parziale riforma a suo favore, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso: un tentativo di riesame del merito
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe destinate a scontrarsi con i paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Primo motivo: la contestazione della ricostruzione dei fatti
Il primo motivo di ricorso lamentava una presunta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello, nonché un travisamento dei fatti e una mancata valutazione di elementi oggettivi. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove e della sua responsabilità.
Secondo motivo: il bilanciamento delle circostanze e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo si concentrava sul mancato accoglimento delle circostanze attenuanti generiche “nella massima estensione”. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di considerare le attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate (il cosiddetto giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.), anziché prevalenti, il che avrebbe comportato un’ulteriore riduzione della pena.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare, che ribadisce principi consolidati della procedura penale.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come le censure mosse dal ricorrente fossero semplici doglianze di fatto. Si trattava di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di Appello. Tentare di riproporli in sede di legittimità equivale a chiedere un inammissibile riesame del merito, compito che non spetta alla Cassazione. Il suo ruolo, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di ricostruire i fatti.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che:
1. Le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse sin dal primo grado.
2. La decisione di ritenerle equivalenti alle aggravanti (giudizio di equivalenza) è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito.
3. Tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione congrua, ritenendo l’equivalenza la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena.
Le conclusioni
Questa ordinanza è emblematica per due ragioni. In primo luogo, riafferma con forza che la Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto: le doglianze che si limitano a contestare la valutazione delle prove operata nei gradi di merito sono destinate a sfociare in una declaratoria di ricorso inammissibile. In secondo luogo, essa conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel cosiddetto giudizio di bilanciamento tra circostanze, un potere sindacabile solo in caso di vizi macroscopici della motivazione. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza diretta dell’inammissibilità del suo ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo contestava la valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo era manifestamente infondato, poiché criticava una decisione discrezionale del giudice di merito (il bilanciamento delle circostanze) che era stata adeguatamente motivata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti può essere contestato in Cassazione?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Tale giudizio rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o frutto di un errore di diritto, ma non semplicemente perché non si condivide la scelta operata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna il delitto di furto monoaggravato (capo B) e per le varie ipotesi contravvenzionali derivanti dalla violazione del d. Igs. n. 81 del 2008 (capo D); mentre ha ridotto l’entità della pena inflitta, concedendo la sospensione condizionale;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché travisamento dei fatti e mancata valutazione di elementi oggettivi in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 7-8-9);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche “nella massima estensione”, è manifestamente infondato, perché:
le circostanze attenuanti generiche sono state concesse sin dal primo grado di giudizio e ritenute equivalenti alle aggravanti;
la Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. fornendo congrua motivazione (pag. 9);
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024