Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35015 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse diNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza in data 30 gennaio 2024 del Tribunale della medesima città, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati in relazione al reato di concorso in tentata estorsione pluriaggravata (artt. 81 cpv., 112, comma 1, n. 1, 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3 nn. 1 e 3-bis cod. pen., art. 7 l. 203/1991).
Considerato che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo, con ricorsi distinti ma entrambi relativi ai tre imputati:
(Ricorso AVV_NOTAIO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in relazione al fatto che la riduzione di pena per il tentativo non Ł stata operata nella massima estensione possibile; in ogni caso, sostiene la difesa del ricorrente, l’azione delittuosa sarebbe consistita solo nel cercare di non pagare un prezzo esorbitante per la riparazione di un’autovettura il che ne imporrebbe la derubricazione nella violazione di cui all’art. 393 cod. pen. e la minaccia di richiedere il pagamento di una tangente sarebbe confinata nelle sole dichiarazioni della persona offesa;
(Ricorso AVV_NOTAIO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in reazione all’art. 62-bis cod. pen. per non avere la Corte spiegato le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute come prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
(Ricorso AVV_NOTAIO COGNOME) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per avere la Corte
Ord. n. sez. 14356/2025
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, che si trovava agli arresti domiciliar, sulla base di una telefonata dal contenuto neutro e non evocativa di un coinvolgimento morale dello stesso nella vicenda estorsiva; inoltre sarebbe stata erroneamente affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME sebbene la stessa fosse estranea alla vicenda estorsiva non avendo posto in essere alcuna condotta esecutiva dell’azione;
(Ricorso AVV_NOTAIO COGNOME) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: il motivo di ricorso Ł sostanzialmente sovrapponibile a quello presentato dal difensore e di cui al superiore punto 2.
Rilevato che , quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, va detto subito che la sentenza impugnata – così come quella del Tribunale, che sul punto costituisce una c.d. ‘doppia conforme’, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dal ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
La Corte di appello ha adeguatamente ricostruito la vicenda, i ruoli degli imputati, le minacce proferite e le violenze utilizzate ed ha correttamente spiegato le ragioni per le quale nei confronti di ciascuno di essi Ł stato ritenuto configurabile il concorso nell’azione estorsiva, altresì correttamente, quanto condivisibilmente, spiegando le ragioni per le quali non può certo accogliersi la richiesta di derubricazione della condotta degli imputati nella violazione dell’art. 393 cod. pen.
Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Considerato poi che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata (v. pagg. 17 e 18) in ordine sia alle ragioni del trattamento sanzionatorio anche in relazione alla riduzione relativa all’applicazione dell’art. 56 cod. pen., sia con riguardo al non accoglimento della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul punto sono pertanto incensurabili (si vedano pagine 17-18 della sentenza impugnata ove l’esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche si radica nella gravità intrinseca della condotta estorsiva dei ricorrenti, desumibile altresì dalle ricadute economiche pregiudizievoli sull’attività esercitata dalle persone offese);
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME