Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Presentare un appello in Corte di Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del suo giudizio. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un tentativo di far rivalutare i fatti del caso, un compito che non spetta alla Suprema Corte. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, analizzando il caso di due fratelli il cui ricorso contro una condanna per spaccio è stato respinto proprio per questo motivo.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due fratelli, gestori di un’attività commerciale, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello, si basava su prove concrete, tra cui le osservazioni dirette degli agenti operanti che avevano assistito a cessioni di droga e il sequestro di denaro ritenuto provento dell’attività illecita.
I due imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Essenzialmente, chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudice di legittimità, il cui compito è verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico corretto nella loro motivazione.
Quando un ricorso, come in questo caso, si concentra esclusivamente sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove o su una diversa interpretazione dei fatti, invade un campo che non è di competenza della Cassazione. Tale tentativo porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Congruità della Motivazione della Corte d’Appello
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, cioè completa, logica e priva di vizi evidenti. La decisione impugnata era basata su “corretti criteri di inferenza” e su “condivisibili massime di esperienza”, risultando coerente con la sentenza di primo grado. La destinazione allo spaccio della sostanza e la provenienza del denaro erano state desunte in modo motivato dalla descrizione precisa di quanto visto personalmente dagli agenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi addotti dai ricorrenti non riguardassero vizi di legittimità (errori di diritto), ma mirassero a ottenere una rilettura del quadro probatorio. Poiché l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto sono di esclusiva competenza dei giudici di merito, e dato che la motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata impeccabile sotto il profilo logico-giuridico, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze significative per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro in favore della “cassa delle ammende”, che nel caso di specie è stata equamente determinata in 3.000 euro. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o volti a scopi puramente dilatori. Con questa ordinanza, la condanna per i due fratelli diventa definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
Perché i ricorsi contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘congrua e adeguata’?
Significa che le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per giustificare la sua decisione erano logiche, sufficienti, esenti da vizi e basate su corretti criteri di valutazione, rendendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MASCALUCIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dai due ricorrenti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento sia della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta e sia della provenienza dallo spaccio del denaro sequestrato sono state motivatamente desunte dalla precisa descrizione di quanto visto personalmente dagli agenti operanti sulle cessioni avvenute all’interno dell’esercizio commerciale gestito dai due fratelli COGNOME;
ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex ari:. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 202tt
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