Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Reggono
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si tratta di un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per i reati di minaccia e lesioni personali, che ha tentato di contestare la decisione dinanzi alla Suprema Corte. La pronuncia chiarisce due principi fondamentali della procedura penale: la specificità dei motivi di appello e i tempi per eccepire la prescrizione del reato.
La vicenda processuale ha visto l’imputato, condannato dal Giudice di Pace e successivamente dal Tribunale in funzione di Giudice di Appello, presentare ricorso per cassazione basandosi su due argomentazioni principali. La prima contestava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva; la seconda sollevava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
I Limiti dei Motivi di Ricorso in Cassazione
Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda la contestazione sulla sanzione. I giudici hanno sottolineato un principio cardine: non è possibile introdurre in sede di legittimità una questione che non sia stata specificamente sollevata nei motivi di appello. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a una generica contestazione in appello, per poi dettagliare la sua censura solo con il ricorso in Cassazione. Questo modus operandi è stato ritenuto inaccettabile. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove doglianze, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. La genericità della contestazione in appello ha precluso la possibilità di discuterne efficacemente in Cassazione, rendendo il primo motivo di ricorso inammissibile.
La Prescrizione del Reato e il Ruolo della Giurisprudenza
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, si è scontrato con un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12602 del 2015). Secondo tale giurisprudenza, è possibile dedurre in Cassazione l’estinzione del reato per prescrizione, ma solo se questa è maturata prima della sentenza impugnata (in questo caso, quella d’appello) e non è stata erroneamente rilevata dal giudice di merito. Nel caso in esame, invece, il termine di prescrizione era decorso dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non poteva dichiarare l’estinzione del reato. Anche questa argomentazione, quindi, è stata giudicata infondata, contribuendo a definire il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un’applicazione rigorosa dei principi procedurali. La ratio è chiara: garantire l’ordine e la coerenza del processo, evitando che il giudizio di Cassazione si trasformi in una sede per rimediare a omissioni o strategie difensive tardive. La mancata specificazione dei motivi in appello impedisce alla controparte e al giudice di confrontarsi adeguatamente sulla questione, violando il principio del contraddittorio. Allo stesso modo, il limite temporale per far valere la prescrizione serve a cristallizzare la situazione giuridica definita dalla sentenza di secondo grado, impedendo che il semplice decorso del tempo durante il giudizio di legittimità possa vanificare l’accertamento di responsabilità.
Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha confermato in via definitiva la condanna. Inoltre, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi temerari o manifestamente infondati. È importante notare che, data la natura procedurale dei motivi di ricorso (che non attenevano alla responsabilità penale in sé), la Corte non ha disposto nulla riguardo alle spese della parte civile. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni o le genericità non possono essere sanate dinanzi alla Suprema Corte.
Posso presentare in Cassazione un motivo di ricorso che non ho sollevato in Appello?
No, non è possibile dedurre in sede di legittimità una questione che non ha costituito oggetto specifico dei motivi di appello. Una contestazione generica in appello non è sufficiente per poter poi dettagliare il motivo in Cassazione.
Quando si può eccepire la prescrizione per la prima volta in Cassazione?
Secondo la giurisprudenza citata, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’estinzione del reato per prescrizione solo se questa è maturata prima della sentenza impugnata (quella di appello) e non è stata erroneamente dichiarata dal giudice di merito. Non è possibile se la prescrizione matura dopo la sentenza di secondo grado.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAVA DE TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice di Appello, ha confermato la condanna del Giudice di Pace di Cava de Tirreni in ordine al reato di minaccia e lesioni personali (artt. 612 e 582 cod. pen.);
lette le conclusioni e nota spese del difensore e procuratore speciale, pervenute in data 17 gennaio 2024, AVV_NOTAIO, per la parte civile.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio, inflittogli in misura maggiore rispetto a quello a lui spettante – non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
Ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte a sez. un. secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci Rv. 266819 – 01); nel caso di specie la estinzione è maturata dopo la sentenza di secondo grado.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che in ragione della natura dei motivi di ricorso che non attengono alla penale responsabilità del ricorrente, nulla va disposto per le spese di parte civile
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile Così deciso il 7/2/2024