Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa arrestare il percorso di un imputato verso la revisione di una condanna. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto le argomentazioni di un soggetto condannato per lesioni aggravate, mettendo in luce i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di confrontarsi con tutte le prove decisive. Questo caso ci permette di analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le ragioni per cui la Suprema Corte può decidere di non entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato in Corte d’Appello per il reato di lesioni personali, con l’aggravante di aver utilizzato un’arma. La difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente la sussistenza di tale aggravante. Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto provato l’uso di un’arma basandosi unicamente sulla compatibilità delle ferite riportate dalla vittima, senza un riscontro diretto dalle dichiarazioni testimoniali.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha articolato il suo ricorso su tre principali vizi: la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova. In sostanza, si lamentava che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente e illogica nel punto in cui confermava l’aggravante dell’uso dell’arma. La difesa sosteneva che mancasse la prova certa che un’arma fosse stata effettivamente impiegata durante l’aggressione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, svolge un ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o le prove come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi fondamentali che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le motivazioni
In primo luogo, la Corte ha definito il ricorso come meramente “reiterativo di doglianze” già presentate e respinte nel giudizio d’appello. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, che non poteva essere messa in discussione attraverso una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni. Non è sufficiente, infatti, lamentare un vizio di motivazione; è necessario dimostrare in modo specifico dove e perché il ragionamento del giudice inferiore sia stato fallace.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più decisivo, la Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non si fosse confrontato con un elemento probatorio cruciale, valorizzato dalla Corte d’Appello. Un testimone oculare aveva infatti confermato che, durante l’aggressione, erano “volati qualche bottiglia e qualche sedia”. Questo dettaglio è fondamentale: oggetti come bottiglie e sedie, se usati per offendere, sono considerati dalla legge “armi improprie”. La testimonianza, quindi, forniva un solido fondamento probatorio per l’aggravante contestata. Ignorare questo punto nel ricorso ha reso l’impugnazione incompleta e, in ultima analisi, inammissibile.
Le conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un esame nel merito, è indispensabile che l’impugnazione sia specifica, che si confronti con tutte le parti della motivazione della sentenza precedente e che non si limiti a riproporre le stesse difese. Questo caso dimostra come l’omissione nel contestare un elemento probatorio decisivo possa determinare l’inammissibilità del ricorso, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna e confermando la decisione dei giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando omette di considerare elementi di prova decisivi citati nella decisione.
Cosa si intende per ‘arma’ ai fini dell’aggravante per lesioni?
Dal contenuto dell’ordinanza si evince che il concetto di ‘arma’ non è limitato a quelle proprie (es. pistole, coltelli). Anche oggetti comuni, come bottiglie o sedie, se utilizzati allo scopo di offendere una persona, sono qualificati come ‘armi improprie’ e integrano l’aggravante del reato di lesioni.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare una testimonianza?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove, come le dichiarazioni di un testimone. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti. Un’inammissibile rivalutazione del compendio probatorio è preclusa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/07/1987
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di COGNOME per il delitto di lesioni aggravate dall’uso di un’arma;
Considerato che l’imputato articola tre motivi di ricorso nei quali, in sostanza, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, della violazione di legge e del travisamento probatorio, che sarebbe stata ritenuta integrata l’aggravante dell’uso di un’arma solo per un’assunta compatibilità con le lesioni, anche se ciò non era stato provato dalle dichiarazioni del teste presente;
Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze, già dedotte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non è possibile sindacare in questa sede di legittimità procedendo ad un’inammissibile rivalutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01), e ciò vieppiù in quanto con la motivazione della Corte territoriale il ricorrente stesso si confronta solo in parte;
Rilevato, in particolare, che il ricorrente neppure si confronta con la decisiva circostanza, sottolineata dalla decisione impugnata, che lo stesso teste oculare NOME COGNOME aveva confermato che durante l’aggressione erano “volati qualche bottiglia e qualche sedia”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024