Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CEFALU’ il 12/10/1964
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE COGNOME di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 27106/23, la Seconda sezione di questa Corte annullava la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese, che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di pascolo abusivo, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese in diversa composizione; quest’ultimo confermava la precedente decisione.
Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME eccependo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.; premette che, contrariamente a quanto scritto nella sentenza impugnata, la fattispecie in esame non era relativa ad un kNr—
giudizio di revisione e che il rinvio era stato disposto per verificare la sus della condizione di procedibilità in merito a tutti gli episodi contestati ed che la sentenza impugnata non aveva affrontato tale tema, ma si era limitata escludere i fatti del 25 febbraio 2021, senza verificare la sussistenza episodi che si riferivano al 17 ottobre 2020 e 26 novembre 2020; il difens eccepisce inoltre la nullità della sentenza, che aveva parlato delle imputazion 19 gennaio 2020 e del 6 dicembre 2020, che non erano state indicate nel capo imputazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Si deve infatti rilevare che la precedente sentenza emessa confronti del ricorrente era stata annullata affinchè il giudice di rinvio pre se le querele in atti si riferissero proprio ai fatti di cui al capo di imputaz
2.2. Il Giudice di Pace di Termini Imerese, nella sentenza oggetto d presente ricorso, ha adempiuto a quanto richiesto da questa Corte, specifica che la querela del 19 ottobre 2020 era relativa ai fatti avvenuti il 17 2020, e la querela del 2 dicembre 2020 ai fatti avvenuti il 26 novembre 20 aggiungendo che l’indicazione contenuta nel capo di imputazione relativa a f avvenuti nel febbraio 2021 era frutto di un mero errore di trascrizione.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve es condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagame a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il 14/01/2025