Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a San Josè De Ocoa (Rep. Dominicana) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Parma, e dichiararsi l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 3 luglio 2025 in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma in data 30.10.2024 e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore corso.
Il G.u.p. del Tribunale di Parma aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Parma ha proposto appello NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all’omessa motivazione sia sul trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata una pena detentiva corrispondente al massimo edittale (mesi sei di arresto), sia sulla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (anni uno), corrispondente al massimo edittale, nonostante che il tasso alcolemico riscontrato nell’imputata si collocasse in posizione mediana tra il tasso alcolemico minimo e quello massimo.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale, censurando l’erronea riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, applicata nella misura di un terzo anziché della metà come previsto dall’art. 442 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in tema . di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale . venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza della volontà d’impugnare, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, all’esito di tale verifica, in caso positivo, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, al quale è riservato in via esclusiva il potere di valutare sia l’ammissibilità che la fondatezza dell’impugnazione (Sez.
U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01; Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285540 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 – 02; Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015, COGNOME, non mass.).
Il principio dettato dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, non consente al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di pronunciarsi in merito all’ammissibilità o meno dell’impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera che la norma attribuisce alla cognizione di tale giudice, che deve limitarsi a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 19980 del 24/03/2009, Passannante, Rv. 243655 – 01; Sez. 5, n. 33336 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248153 – 01).
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello di Bologna, in considerazione della inappellabilità della sentenza del Tribunale di Parma in quanto sentenza di condanna applicativa della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore corso.
Questa Corte ha, quindi, fissato udienza camerale, nominando all’imputata NOME COGNOME un difensore di ufficio, non essendo i difensori di fiducia. AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, GLYPH inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale in un momento successivo, prima della decisione sull’impugnazione (Sez. 3; n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690-01; Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236729-01) ovvero anche se successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, COGNOME, Rv. 283683-01), non essendo consentite sanatorie di un vizio radicale del ricorso, ab origine inammissibile (vds., in termini, Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285990 – 01).
Inoltre, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando, come nel caso in esame, sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251464-01; più di recente, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, v. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208-01).
Pertanto, alla luce di questi princìpi, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l’appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l’impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità (vds., in termini, Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285990 – 01, che ha ribadito anche il principio (espresso da Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256998-01; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 228729-01) che il vizio originario dell’impugnazione non può essere sanato dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista né dalla successiva iscrizione del difensore nell’albo speciale).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/2025.