Ricorso Inammissibile: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase estremamente delicata del processo penale, governata da regole procedurali rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo della difesa tecnica specializzata. Analizziamo come un errore formale, apparentemente semplice, possa portare a un ricorso inammissibile e a conseguenze economiche significative per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un imputato, precedentemente condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per un reato fiscale previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, decideva di impugnare la sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, l’imputato redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto di ricorso, ometendo inoltre di specificare i motivi a sostegno della sua impugnazione. Questo dettaglio procedurale si è rivelato fatale per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. Senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, i Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle ragioni dell’imputato, ma esclusivamente su una violazione di una norma procedurale fondamentale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge impone questa regola per garantire un’adeguata qualità tecnica all’atto di impugnazione, data la complessità delle questioni che possono essere trattate in sede di legittimità, le quali riguardano esclusivamente la violazione di legge e non una nuova valutazione dei fatti.
La Corte ha evidenziato che il ricorso era stato presentato e firmato personalmente dall’imputato. Questa circostanza, di per sé, è sufficiente a renderlo irricevibile, violando il principio della necessaria difesa tecnica qualificata. La mancanza della firma di un avvocato cassazionista ha quindi impedito ai giudici di esaminare le doglianze dell’imputato, chiudendo di fatto il procedimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cruciale: nel giudizio di Cassazione, la forma è sostanza. La sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito essenziale che garantisce la serietà e la competenza tecnica dell’impugnazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa vicenda serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati, specialmente nelle fasi più complesse e tecniche del procedimento penale.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, in violazione dell’art. 613 del codice di procedura penale.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo la legge, un ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribu Velletri, in data 10 settembre 2020, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imp il reato di cui all’art. 10 D.Lvo 74/2000, e lo aveva, pertanto, condanNOME alla pena giustizia, proponendo ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato ricorrente e enunciazione di motivi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da difensore iscritto nell’al della Corte di cassazione, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Presidente