Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa Sbaglia Bersaglio
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata con precisione e pertinenza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo portare alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. La vicenda evidenzia l’importanza di centrare esattamente i punti della decisione che si intende contestare, pena la reiezione dell’intero gravame per ‘aspecificità’.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la violazione della legge processuale.
Nello specifico, la difesa sosteneva che la condanna si basasse su dichiarazioni rese dall’imputato alle forze dell’ordine che, a loro dire, sarebbero state processualmente ‘inutilizzabili’. Questo punto era stato ribadito anche in una memoria difensiva successiva, dimostrando come la strategia fosse interamente focalizzata su questo presunto vizio procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è semplice e disarmante: l’argomentazione difensiva era completamente fuori fuoco. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza d’appello impugnata non avesse minimamente tenuto in considerazione le dichiarazioni dell’imputato. Il fondamento della condanna era un altro, ben più concreto e oggettivo.
L’Errore Strategico della Difesa
L’errore cruciale commesso dalla difesa è stato quello di costruire un’intera impugnazione su un presupposto fattuale errato. Contestare l’utilizzabilità di prove che non sono mai state utilizzate equivale a sparare a un bersaglio inesistente. Questo vizio, definito tecnicamente ‘aspecificità’, si verifica quando i motivi del ricorso non si confrontano con la reale ‘ratio decidendi’ (la ragione della decisione) della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso non supera nemmeno il primo vaglio di ammissibilità, senza che la Corte debba esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni: La Fuga come Prova e l’Irrilevanza delle Dichiarazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare. La Corte d’Appello aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza esclusivamente su un dato di fatto incontrovertibile: l’imputato, alla vista dei poliziotti, aveva tentato di dileguarsi. Questo comportamento è stato interpretato come un elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza della propria condizione e la volontà di sottrarsi al controllo, integrando così il reato di evasione.
Il ricorso, invece, taceva completamente su questo punto cruciale, concentrandosi unicamente sulle dichiarazioni che, come detto, erano del tutto irrilevanti ai fini della decisione. La Corte Suprema ha quindi concluso che, non essendo stato mosso alcun rilievo critico contro l’effettivo fondamento della condanna, l’impugnazione non poteva che essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Condanna alle Spese
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. Oltre a rendere definitiva la condanna, la legge prevede che il ricorrente, la cui colpa nella causazione dell’inammissibilità è presunta, venga condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, questa somma è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica, mirato a smontare le specifiche argomentazioni giuridiche della sentenza che si contesta, e non un generico tentativo di rimettere in discussione i fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘aspecificità’, poiché contestava l’utilizzo di dichiarazioni dell’imputato che, in realtà, non erano state poste a fondamento della decisione di condanna dalla corte d’appello.
Su quale elemento si basava la condanna impugnata?
La condanna si basava esclusivamente sul dato di fatto che l’imputato, alla vista dei poliziotti, aveva tentato di fuggire. Questo comportamento è stato ritenuto prova sufficiente del reato.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce violazione di legge processuale, per essere state poste a fondamento della condanna dichiarazioni dell’imputato invece inutilizzabili, perché da lui rese a norma dell’art. 350, comma 5, cod. proc. pen..
La sua difesa ha ribadito tale doglianza con memoria scritta, depositata a seguito di ricezione dell’avviso di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile per aspecificiltà.
La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni dell’imputato, ma ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sul fatto che quegli, alla vista dei poliziotti, abbia tentato di dileguarsi: dato, questo, su cui il ric tace completamente.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.