Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma il Diniego delle Attenuanti Generiche
Quando una sentenza di merito è adeguatamente motivata, il suo contenuto non può essere messo in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Questo principio è stato ribadito in una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, presentato da un imputato contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi sul ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e sui requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto principale della doglianza era il rifiuto, da parte dei giudici di secondo grado, di concedere le cosiddette attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che la motivazione fornita dalla Corte territoriale fosse insufficiente o illogica, e chiedeva quindi alla Suprema Corte di annullare tale decisione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione (cioè, se le attenuanti fossero o meno dovute), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, poiché le critiche mosse alla sentenza impugnata erano infondate sotto il profilo della legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Giudizio di Merito non è Censurabile
Il cuore della decisione risiede nella funzione della Corte di Cassazione. Essa non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello:
1. Era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica: Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per negare le attenuanti era coerente e completo, basato sugli elementi emersi nel processo.
2. Aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive: Le argomentazioni presentate dalla difesa erano state prese in considerazione e motivatamente respinte.
Poiché la motivazione rispettava i canoni di logicità e coerenza, il giudizio di merito sul punto delle attenuanti è stato ritenuto ‘non censurabile in questa sede’. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi logico-giuridici, del giudice che ha esaminato i fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per poter contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice di merito. È necessario dimostrare un vizio specifico, come una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso inammissibile è una conseguenza inevitabile, che preclude ogni ulteriore discussione sul caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza della Corte d’Appello, che negava le attenuanti generiche, era supportata da una motivazione considerata sufficiente e non illogica dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il giudizio di merito non era criticabile in sede di legittimità.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento principale del ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente o illogica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il mancato riconiscimento del attenuanti generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogi motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.