Ricorso Inammissibile: la Cassazione su Legittima Difesa Putativa e Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, chiarendo quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione. Il caso verte su una condanna per lesioni personali gravi, dove l’imputato ha tentato di giustificare la propria condotta invocando la legittima difesa putativa. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato le argomentazioni difensive, sottolineando la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non manifestamente infondati.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali gravi, ha presentato ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali:
1. Il riconoscimento della legittima difesa putativa, sostenendo di aver agito nella convinzione erronea di doversi difendere da un’aggressione.
2. La contestazione del giudizio dei giudici di merito, che non avrebbero adeguatamente considerato la valutazione di un consulente medico-legale di parte.
La Corte di Appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato pienamente responsabile. La ricostruzione dei fatti aveva evidenziato che la reazione violenta dell’imputato era scaturita da una frase banale, senza che vi fossero state precedenti aggressioni fisiche o minacce concrete a suo danno.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni diverse ma complementari, che evidenziano i rigorosi requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
Il Primo Motivo: L’Infondatezza della Legittima Difesa Putativa
Il primo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha ribadito che la legittima difesa, anche nella sua forma putativa (cioè basata su una percezione errata della realtà), richiede l’esistenza di una situazione di pericolo attuale e ingiusto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che la reazione dell’imputato era stata sproporzionata e ingiustificata, essendo una risposta violenta a una semplice frase. Mancava quindi il presupposto fondamentale per l’applicazione della scriminante: un pericolo, anche solo percepito, che giustificasse una reazione difensiva.
Il Secondo Motivo: La Genericità e Assertività della Censura
Il secondo motivo, relativo alla mancata accettazione della consulenza medico-legale della difesa, è stato ritenuto “estremamente generico e assertivo”. La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve rispettare i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Ciò significa che non basta esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata, ma è necessario indicare specificamente gli elementi che ne dimostrerebbero l’erroneità. Il ricorso si limitava a criticare la sentenza in modo astratto, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello, impedendo così alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sulla constatazione che l’impugnazione non era idonea a innescare un reale scrutinio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorrente, invece di denunciare vizi di legittimità, ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, proponendo argomenti già vagliati e respinti dai giudici dei gradi precedenti con motivazioni coerenti e prive di vizi logici. La genericità del secondo motivo ha rappresentato un ulteriore e decisivo difetto tecnico, che ha precluso ogni possibilità di esame.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente contestare la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito; è indispensabile individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso basato su argomentazioni manifestamente infondate o formulate in modo generico e assertivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando una reazione violenta può essere giustificata come legittima difesa putativa?
Secondo la Corte, non può essere giustificata quando consegue a una semplice frase banale, in assenza di precedenti aggressioni fisiche o di una minaccia concreta che faccia percepire un pericolo attuale e ingiusto.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato troppo generico?
Un motivo è considerato generico quando non indica specificamente gli errori della sentenza impugnata e si limita a critiche astratte o assertive, senza un confronto diretto con le motivazioni del giudice di merito, violando i requisiti procedurali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TOLMEZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali gravi;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della legittima difesa putativa, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatt fornita dai giudici di merito, i quali ben chiarivano come l’imputato avesse reagito i modo violento ad una frase banale che gli era stata rivolta, senza che vi fossero precedenti aggressioni fisiche nei suoi confronti;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata accettazione, da parte della Corte di merito, della valutazione espressa dal consulente medico-legale della difesa, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, l c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; esso si appella a considerazioni in astratto sen passare poi al dovuto confronto col caso di specie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente Così decis il 13 giugno 2024 Il cons gliere estensore