Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Si Trasforma in Condanna Definitiva
Nel processo penale, l’impugnazione è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio richiede il rispetto di precise regole. Un ricorso inammissibile non è solo un errore procedurale, ma una decisione che può avere conseguenze gravissime, come la cristallizzazione della condanna e l’impossibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la superficialità nella redazione di un ricorso possa precludere ogni ulteriore difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Un individuo, alla guida di un motociclo, si sottraeva a un controllo di polizia. Successivamente, per crearsi un alibi e sviare le indagini, denunciava falsamente il furto del veicolo. Identificato con certezza dagli agenti nonostante il casco, veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e simulazione di reato (art. 367 c.p.).
Le Doglianze del Ricorrente e il ricorso inammissibile
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata identificazione: Sosteneva che gli agenti non lo avessero identificato con certezza.
2. Mancata applicazione della continuazione: Chiedeva che i due reati fossero considerati come parte di un unico disegno criminoso, con un conseguente trattamento sanzionatorio più favorevole.
3. Prescrizione: Eccepiva l’intervenuta estinzione dei reati per il decorso del tempo.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. I primi due motivi sono stati considerati mere riproposizioni di argomenti già ampiamente e correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fornito una motivazione chiara e basata su principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che la valutazione delle prove, come l’identificazione dell’imputato da parte dei verbalizzanti, è una questione di fatto riservata ai giudici di merito e non può essere riesaminata in Cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa.
Il punto cruciale della decisione, però, riguarda la prescrizione. I giudici hanno calcolato che, tenendo conto di un periodo di sospensione del processo, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato dopo la sentenza d’appello. Tuttavia, richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la c.d. sentenza ‘Bracale’), la Corte ha affermato un principio fondamentale: la dichiarazione di ricorso inammissibile preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. L’inammissibilità, infatti, ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della decisione d’appello, impedendo al giudice di legittimità di esaminare qualsiasi altra questione, inclusa l’eventuale prescrizione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo: un’impugnazione non può essere un mero tentativo dilatorio o una riproposizione di argomenti già vagliati. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma produce due effetti negativi e automatici: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro) e, soprattutto, la formazione del giudicato sulla sentenza di condanna. La porta della prescrizione, anche se teoricamente aperta, viene sigillata dall’errore processuale, rendendo la condanna definitiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Un ricorso inammissibile può impedire la dichiarazione di prescrizione del reato?
Sì. Secondo un principio consolidato, l’inammissibilità del ricorso preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla sentenza d’appello.
Perché nel caso di specie la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato sulla prescrizione?
Perché, tenendo conto di un periodo di sospensione del procedimento dovuto a un rinvio per astensione del difensore, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della sentenza d’appello. L’inammissibilità del ricorso ha poi impedito di considerare la prescrizione maturata successivamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che la parte del ricorso con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all’a 337 e il conseguente delitto di cui all’art. 367 cod. pen., sull’assunto della non intervenu identificazione, è.declinato in fatto e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come entrambi i verbalizzanti, in ragione della non integrale copertura del viso attraverso il casco, avessero identificato con certezza il COGNOME in colui che era al guida del mezzo con il quale aveva realizzato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, evenienz che ha fatto ritenere certamente falsa la successiva denuncia di furto del motociclo dal medesimo condotto;
rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il secondo motivo in ordine all’omessa applicazione dell’istituto della continuazione tr due delitti contestati, alla luce dell’esclusa programmata realizzazione del delitto di cui all’ 367 cod. pen. all’atto della condotta integrante la fattispecie ex art. 337 cod. pen.;
ritenuto che manifestamente infondata è la parte del ricorso con cui si deduce la prescrizione dei reati, tenuto conto del periodo di sospensione del procedimento in ragione del rinvio per astensione del difensore dall’udienza del 22 ottobre 2019 al 16 giugno 2020, evenienza che implica la perenzione del termine in data 8 agosto 2025, successivamente alla sentenza di appello;
rilevato che all’inammissibilità dell’impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del re prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiari inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.