Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 10 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione di legge, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla mancata valutazione di aspetti fattuali a lui favorevol mancata assunzione di una prova decisiva, idonea a consentire di qualificare la sua condotta come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente; inosservanza e erronea applicazione di legge penale con riguardo alla ritenuta erronea applicazione dell’istituto della continuazione; violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Manifestamente infondata, poi, è la doglianza relativa alla ritenuta erronea applicazione dell’istituto del reato continuato, non essendo ravvisabile nel provvedimento impugnato nessun difetto o illogicità della motivazione, avendo il giudice di merito contestato all’imputato le due distinte condotte della cessione e della detenzione della sostanza stupefacente.
2.3. Inammissibile, infine, è anche l’ultima censura eccepita da parte del ricorrente, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto d negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore