Ricorso inammissibile in Cassazione: un’analisi pratica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alle norme procedurali. Un errore, anche se apparentemente formale, può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente, inclusa la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come i vizi procedurali e la riproposizione di questioni di merito possano precludere l’esame della Corte, rendendo definitiva la condanna.
I Fatti del Caso: La condanna e il ricorso
Il caso in esame riguarda un imputato, condannato in appello per un grave reato contro la persona (omicidio preterintenzionale). La Corte d’Assise d’Appello, pur concedendo le attenuanti generiche, aveva confermato la sua responsabilità. Contro questa decisione, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su quattro distinti motivi, tutti di natura procedurale e di merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile: I quattro motivi respinti
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati o inammissibili. Vediamo perché.
La mancata traduzione degli atti: una nullità sanata
Il primo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua dell’imputato. La Corte ha chiarito che, sebbene tale omissione costituisca una nullità, essa non è assoluta. Si tratta di una ‘nullità intermedia’, che deve essere eccepita entro precisi termini di decadenza. In questo caso, l’imputato era comparso in primo grado senza sollevare alcuna obiezione. Tale comportamento, secondo la giurisprudenza consolidata, ‘sana’ il vizio, rendendo l’eccezione tardiva e, quindi, infondata.
L’errore nel denunciare un vizio di motivazione su una questione di diritto
Con il secondo motivo, la difesa denunciava un ‘vizio di motivazione’ riguardo alla mancata declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio (sempre per l’omessa traduzione). La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, spiegando un principio fondamentale: il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare questioni di puro diritto. Se si ritiene che un giudice abbia applicato erroneamente una norma, si deve denunciare una ‘violazione di legge’, non un difetto nel suo ragionamento.
La nomina dell’interprete: nessun obbligo di sdoppiamento
Il terzo motivo riguardava la presunta violazione della legge per non aver nominato un interprete distinto per l’imputato e per un testimone. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché nessuna norma di legge impone una tale separazione.
La ricostruzione dei fatti: un limite invalicabile in Cassazione
Infine, il quarto motivo tentava di rimettere in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Non è possibile, in sede di legittimità, proporre una ricostruzione alternativa delle vicende, a meno che non si denunci un palese ‘travisamento della prova’, ovvero che il giudice abbia basato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa. In questo caso, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, rendendo il motivo inammissibile.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano o manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Le eccezioni procedurali erano state sanate o sollevate tardivamente, mentre le critiche alla valutazione delle prove si traducevano in un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha sottolineato come il ricorso per Cassazione debba concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e non sulla riproposizione di argomenti di merito.
Le conclusioni
La decisione finale non è stata solo la declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come in questo caso, data l’evidenza dei vizi), scattano due sanzioni: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile, consapevole dei limiti del giudizio di Cassazione, per evitare di incorrere in conseguenze economiche negative oltre alla conferma della condanna.
Quando la mancata traduzione di un atto giudiziario a un imputato straniero causa la nullità del processo?
La mancata traduzione di atti essenziali, come il decreto di citazione a giudizio, integra una nullità di tipo intermedio. Tuttavia, questa nullità deve essere eccepita tempestivamente. Se l’imputato compare in giudizio e non solleva l’eccezione, il vizio si considera sanato e non può più essere fatto valere.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di appello?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può riesaminare le prove. È possibile contestare la valutazione solo se si dimostra un ‘travisamento della prova’, cioè quando il giudice ha fondato la sua decisione su una prova che non esiste o che è stata radicalmente fraintesa nel suo contenuto. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti non è consentito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti (e quindi per colpa del ricorrente), la legge prevede la condanna di quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dal giudice (nel caso specifico, è stato fissato in tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6617 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/12/1982
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Assise di appell Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermandone responsabilità per il reato di cui all’art. 584 cod. pen.;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione della legge pro penale posta a pena di nullità – è manifestamente infondato in quanto, la mancata traduzione lingua dell’imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizion dall’art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.) la cui dedu soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. U, del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216259 – 01); e in primo grado non è stata sollevata alcuna eccezion punto (come osservato dalla Corte distrettuale e neppure contestato dal ricorrente);
il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce il vizio di motivazione in or mancata declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, per omessa traduzione dell lingua nota all’imputato – è inammissibile in quanto. in tema di ricorso per cassazione, motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denuncia riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuri corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come moti ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027
il terzo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione della legge pro penale in ordine alla mancata nomina di un interprete distinto per imputato e testimone sec interprete – è manifestamente infondato in quanto tale nomina dei tale non è prevista dalla legg
il quarto motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione della legge p vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dei testi – lungi compiute censure di legittimità, ha reiterato le allegazioni già prospettate con l’atto di appello dalla Corte territoriale, prospettando, senza neppure denunciare effettivamente il travisament prova (ma offrendo un compendio, segnatamente delle dichiarazioni del COGNOME e COGNOME e dell consulente COGNOME in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versa in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024DEPO SITATA COGNOME