Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si decide di impugnare una sentenza, non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico e critico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a ripetere argomenti già discussi, ma che si confronti punto per punto con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il delitto di ricettazione. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2022, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, l’uomo decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 ottobre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era privo di specificità. In pratica, la difesa si era limitata a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio, secondo i giudici, non costituisce una critica valida alla sentenza impugnata, ma una mera ripetizione di doglianze già valutate. La difesa non si è confrontata con le ragioni, sia in fatto che in diritto, esposte dai giudici d’appello per confermare la condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha richiamato l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici. La specificità del motivo non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Essa richiede una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle addotte a fondamento del ricorso. Se questa correlazione manca, il ricorso è considerato generico e, di conseguenza, non può essere esaminato.
I giudici hanno spiegato che il ricorso era fondato su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice del gravame. La difesa non ha offerto nuovi spunti critici né ha evidenziato specifiche lacune o errori logico-giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, rendendo di fatto il suo ricorso una sterile ripetizione. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si può ridiscutere l’intero processo. Il ricorso in Cassazione, in particolare, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, dimostrando in modo puntuale dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Per gli avvocati, questa ordinanza è un monito a redigere atti di impugnazione che siano vere e proprie critiche argomentate e non semplici riproposizioni di tesi difensive già sconfessate.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., quando è privo di specificità, ovvero quando non contiene una critica puntuale e argomentata delle ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorso non stabilisce una correlazione diretta tra le motivazioni della sentenza che si contesta e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, non si confronta criticamente con il ragionamento del giudice precedente, risultando generico.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44938 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dell motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto ricettazione, ribadita nei due gradi di merito, è privo di specificità poiché fondato su argome che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) e fattuali con cui la non si confronta;
considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, consegue direttamente all mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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