Ricorso Inammissibile: Quando l’Imputato Non Può Agire da Solo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29931/2024) offre un’importante lezione sulle regole formali del processo penale, in particolare riguardo all’impugnazione delle sentenze. La decisione sottolinea un principio fondamentale: non basta avere una ragione per contestare una sentenza, è essenziale seguire le procedure corrette. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, che non verrà nemmeno esaminato nel merito. Questo caso specifico riguarda l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, mettendo in luce due ostacoli procedurali insormontabili.
I Fatti del Caso: un Patteggiamento e un Ricorso Fai-da-Te
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pavia. L’imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, aveva ottenuto l’applicazione di una pena di sei mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Nonostante l’accordo raggiunto in precedenza, l’imputato ha deciso di contestare la sentenza, presentando personalmente un ricorso per cassazione. Questo atto, però, si è rivelato viziato fin dall’origine per due ragioni fondamentali, che la Corte ha prontamente rilevato.
Le Regole sul Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (definita de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice violazione delle norme procedurali, entrambe così evidenti da non lasciare spazio a interpretazioni.
Primo Motivo di Inammissibilità: la Sottoscrizione Personale dell’Imputato
Il primo e più dirimente errore è stato la presentazione del ricorso da parte dell’imputato stesso. La legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando) ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo una regola ferrea: l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’imputato, non essendo un avvocato cassazionista, non ha il potere di firmare e presentare un simile atto. La norma mira a garantire un’adeguata tecnicità e professionalità nell’impugnazione davanti al massimo organo della giurisdizione, evitando ricorsi infondati o mal formulati.
Secondo Motivo di Inammissibilità: i Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Anche se il ricorso fosse stato presentato da un avvocato abilitato, sarebbe stato comunque destinato all’insuccesso. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale pone dei limiti molto stretti alla possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Non si può contestare la valutazione dei fatti o la congruità della pena concordata.
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali:
1. Un vizio nella formazione della volontà dell’imputato (ad esempio, se l’accordo è stato estorto con violenza o inganno).
2. La mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza del giudice.
3. Un’errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso in esame, il ricorso era privo di motivi specifici e, in ogni caso, non rientrava in nessuna delle categorie consentite dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha agito con fermezza, applicando alla lettera le disposizioni del codice di procedura penale. La Riforma Orlando del 2017 ha introdotto un filtro di professionalità per l’accesso alla Cassazione, riservando la sottoscrizione degli atti ai soli difensori specializzati. Questa scelta legislativa è finalizzata a deflazionare il carico di lavoro della Corte, assicurando che vengano esaminati solo i ricorsi che presentano questioni di diritto serie e ben formulate.
La dichiarazione di inammissibilità per la sottoscrizione personale dell’imputato è una conseguenza automatica prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. Allo stesso modo, il mancato rispetto dei motivi tassativi per impugnare il patteggiamento costituisce un’ulteriore e autonoma causa di inammissibilità. La combinazione di questi due vizi ha reso la decisione della Corte inevitabile.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito chiaro: le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie di ordine e funzionalità del sistema giudiziario. Chi intende impugnare una sentenza, soprattutto di patteggiamento, deve affidarsi a un difensore esperto e abilitato. Agire autonomamente o per motivi non consentiti dalla legge conduce a una sola conseguenza: un ricorso inammissibile e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Chi può firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, solo un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione può sottoscrivere l’atto di ricorso, a pena di inammissibilità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati, elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questi includono vizi della volontà, errore nella qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o discordanza tra richiesta e sentenza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME – riricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per i delitti artt. 81, 337 e 635 cod. pen.
Il ricorso per cassazione, tra l’altro privo di motivo, deve essere dichiarato inammissib con procedura de plano, almeno per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall’imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riform dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memor motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti ne speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputa è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024